Equo indennizzo: la verificazione non supplisce alle lacune probatorie del ricorrente (TAR Marche n. 1077 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio costituiscono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non possono valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie poste a carico delle parti dall’art. 64 c.p.a. Il giudice dispone l’accertamento tecnico solo dopo che la parte abbia almeno offerto un principio di prova. La censura che deduca eccesso di potere per travisamento dei fatti o violazione delle regole tecniche in materia di ascrivibilità a tabella dell’infermità da causa di servizio deve indicare gli specifici errori dell’organo medico legale. In difetto, la doglianza è generica e la richiesta istruttoria va respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare in ferma prefissata, assume di aver riportato una lesione durante il servizio, diagnosticata dall’infermeria presidiaria militare come distorsione del ginocchio destro con distacco osseo laterale e distorsione della spalla destra. Ai sensi dell’art. 1880 del D.Lgs. n. 66/2010 veniva avviata d’ufficio la procedura semplificata di riconoscimento del nesso causale, con demandata alla Commissione Medica Ospedaliera la riconduzione alle categorie tabellari ex d.P.R. n. 915/1978.
Il procedimento restava bloccato per la mancata convocazione presso la CMO e il ricorrente veniva collocato in congedo per inidoneità. Un primo ricorso avverso l’inerzia si chiudeva con sentenza che ordinava al Ministero della Difesa di concludere il procedimento entro trenta giorni. Alla visita del 26/3/2024 l’infermità veniva giudicata non ascrivibile a categoria e il procedimento archiviato per mancanza del presupposto giuridico della liquidazione. Da qui l’impugnazione della determina e del verbale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unica censura, articolata come eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione delle regole tecniche di valutazione dell’ascrivibilità a tabella. Il ricorrente si riservava di meglio esplicitare il motivo all’esito di una perizia medico legale, con successivi motivi aggiunti, e chiedeva fin da subito una verificazione tecnica.
La doglianza è disattesa. Il Tribunale condivide le difese dell’amministrazione resistente, che rilevano l’eccessiva genericità della censura: il ricorrente non chiarisce quale travisamento abbia compiuto la CMO né quale regola tecnica essa abbia violato nello svolgimento delle proprie valutazioni medico legali. La riserva avrebbe dovuto essere sciolta con motivi aggiunti, se ancora ammissibili.
Quanto alla verificazione, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui essa, insieme alla CTU, costituisce strumento di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non può colmare le lacune di allegazione e probatorie delle parti. Il giudice può procedere solo dopo che la parte abbia almeno offerto un principio di prova, richiamando TAR Toscana n. 627 del 2025, TAR Sicilia, Catania, n. 114 del 2024, TAR Lombardia, Milano, n. 1113 del 2021 e TAR Campania, Napoli, n. 2989 del 2019.
Nel caso concreto tale principio di prova difetta del tutto: il ricorrente non ha sciolto la riserva di depositare una propria perizia tecnica e non ha prodotto alcun altro documento a sostegno delle proprie ragioni. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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