Variante PGT per impianti telefonici legittima se attua regolamento non impugnato (Cons. Stato n. 1076 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano di governo del territorio che individua un’area per la ricollocazione degli impianti di telecomunicazione costituisce attuazione coerente di un regolamento comunale in materia di insediamenti di stazioni radio base, ove questo rechi già la volontà di delocalizzare gli impianti esistenti. L’omessa impugnazione del regolamento ne consolida la vigenza e ne preclude la contestazione in via indiretta. I termini ivi previsti per il trasferimento hanno natura ordinatoria, quali strumenti di sollecitazione del processo attuativo. La legittimità della scelta pianificatoria non richiede che l’atto abbia efficacia immediatamente espulsiva, essendo sufficiente la coerenza con il presupposto regolamentare. Il sindacato sul merito delle scelte urbanistiche resta escluso, salvo i vizi sintomatici di irrazionalità, contraddittorietà o errore di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche, è proprietaria di una stazione radio base in un comune lombardo, collocata su terreno privato in una località nella quale sorgono altre tre infrastrutture di gestori concorrenti. Con due deliberazioni consiliari, il Comune ha adottato e poi approvato una variante al PGT che individua un’area per attrezzature tecnologiche destinata a ospitare gli impianti esistenti, così da evitarne la diffusione incontrollata.
La società ha presentato osservazione, respinta, e ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, la natura discrezionale della scelta urbanistica, l’assenza di efficacia espulsiva immediata e l’errata applicazione della disciplina di settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello manifestamente fondato e lo decide con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., concentrandosi sul punto di diritto risolutivo. Riconosce che la sentenza di primo grado aveva esaustivamente accolto il ricorso, considerato che allo stato i valori soglia non risultano superati e che appare ragionevole imporre l’ubicazione delle nuove installazioni nel sito individuato senza obbligare lo spostamento di quelle preesistenti.
Assume però rilievo dirimente il motivo secondo cui presupposto della variante approvata è il regolamento comunale per l’insediamento degli impianti di telefonia mobile, mai impugnato. L’art. 3 del regolamento, approvato con deliberazione consiliare del 2014, impone la ricollocazione dei pali e degli impianti esistenti in quella località entro cinque anni o alla scadenza del contratto di locazione, con individuazione di una nuova collocazione ad almeno 250 metri dagli immobili. Il regolamento prevede inoltre che, in mancanza di proposte condivise, il Comune provveda con variante al PGT.
A fronte delle contestazioni della società sulla vigenza di tali disposizioni, il Comune ha depositato una dichiarazione del Segretario Comunale che ha attestato l’effettiva vigenza del regolamento del 2014, la regolare pubblicazione all’Albo Pretorio e l’aggiornamento del sito istituzionale. La Corte ne trae conferma che le disposizioni erano in vigore al momento dell’adozione delle delibere impugnate e che, non essendo state impugnate, sono tuttora vigenti.
La volontà di procedere alla delocalizzazione risulta dunque già espressa in sede regolamentare nel 2014, mentre i riferimenti temporali ivi contenuti devono ritenersi ordinatori, volti a sollecitare il processo attuativo. Gli atti impugnati costituiscono pertanto la coerente e naturale conseguenza del regolamento. L’appello è accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, e il ricorso di primo grado è respinto; le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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