L’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario è esperibile anche per i crediti retributivi del docente (TAR Lombardia n. 2620 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza proposto avverso l’inerzia dell’Amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata, recante condanna al pagamento di crediti retributivi. Il ricorso è accolto quando risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, attinenti all’ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adempiere entro un termine assegnato e nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. Non avendo l’Amministrazione spontaneamente eseguito la sentenza, la ricorrente proponeva il giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la fondatezza del ricorso, osservando che non era contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e che, pertanto, la stessa fosse ancora inadempiente. Ha poi accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che la stessa era stata regolarmente notificata al Ministero in data 9 aprile 2025.
Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, che disciplinano l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ritenendo il ricorso ammissibile in quanto l’Amministrazione era rimasta inerte nonostante il giudicato.
In accoglimento del ricorso, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale avrebbe assunto le funzioni solo in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione e su istanza della creditrice, provvedendo all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha infine precisato che, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del commissario, non era dovuto alcun compenso per lo stesso, e ha condannato l’Amministrazione soccombente al rimborso delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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