Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3068 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia divenuto definitivo per la mancata impugnazione, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni ex art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione del titolo esecutivo fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da depositare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del medesimo decreto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato in quattro anni scolastici.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione versata in atti emergono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, la sentenza azionata è divenuta definitiva per la mancata impugnazione, attestata da apposita certificazione di cancelleria. Sotto il secondo, è inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto e l’Amministrazione è stata destinataria dell’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto alla figura del commissario, il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del medesimo d.P.R.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario dovrà depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”.
È stata inoltre disposta, come richiesto, la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.