Sospensione delle agevolazioni e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1079 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo di sospensione delle erogazioni agevolate diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto ha esaurito i propri effetti lesivi per il decorso del termine massimo di durata della misura e nessuna concreta utilità può derivare al ricorrente dall’accertamento dell’illegittimità. La dichiarazione di improcedibilità presuppone che il rapporto giuridico sotteso sia stato oggetto di nuova regolazione in corso di causa ovvero che l’atto abbia di fatto consumato la propria efficacia. L’esito non pregiudica il diritto di proporre autonoma domanda risarcitoria, ove non già introdotta. Il giudice amministrativo deve verificare la carenza di interesse anche in presenza di una declaratoria della parte ricorrente e può compensare le spese in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente aveva partecipato al Bando Efficienza Energetica Regioni Obiettivo Convergenza, indetto con d.M. 5 dicembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, ottenendo l’ammissione al finanziamento agevolato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Dopo aver rendicontato i primi due stati di avanzamento e ultimato il programma di investimento, presentava il terzo e ultimo SAL, quantificando il credito residuo.

Nelle more dell’accredito del saldo, il Ministero adottava il decreto prot. n. 3828 del 27 novembre 2018, con cui disponeva la sospensione dell’erogazione delle agevolazioni per diciotto mesi, ovvero per il minor tempo intercorrente fino alla conclusione delle indagini preliminari di un procedimento penale a carico della società per reati tributari e di truffa aggravata. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, articolando censure di difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione del bando e dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e presunzione di innocenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, all’udienza straordinaria del 4 marzo 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, essendo venuti meno gli effetti del provvedimento impugnato. La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.

Il giudice ha richiamato la ricostruzione dei presupposti dell’improcedibilità elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui essa ricorre quando il rapporto giuridico sotteso all’atto impugnato è stato oggetto di nuova regolazione in corso di causa, ovvero quando l’atto ha di fatto consumato la propria efficacia senza che alcuna concreta utilitas possa derivare alla parte dalla decisione di merito. Sul punto il Collegio ha citato Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1761, oltre a propri precedenti conformi.

Nel caso concreto è stata ritenuta integrata la seconda ipotesi. Il provvedimento impugnato limitava la sospensione a diciotto mesi, ovvero al minor tempo fino alla conclusione delle indagini preliminari, e tale termine risultava ampiamente decorso, con conseguente cessazione degli effetti dell’atto. La ricorrente non avrebbe potuto ritrarre alcuna utilità dall’accertamento dell’illegittimità di atti ormai privi di efficacia lesiva, non avendo peraltro introdotto alcuna domanda risarcitoria rilevante ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 8/2022.

Il Collegio ha inoltre osservato che l’esito non arreca lesione al destinatario del provvedimento, poiché non pregiudica il diritto di proporre una domanda risarcitoria autonoma. Ha infine evidenziato che il provvedimento impugnato risultava superato dall’adozione, in data 28 febbraio 2024, di un nuovo provvedimento di sospensione conseguente al rinvio a giudizio dell’indagato.

In ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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