Revoca del nulla osta illegittima per difetto di conoscenza degli atti (TAR Campania n. 3019 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo PEC del provvedimento amministrativo che non si perfeziona per incapienza della casella del destinatario non determina la decorrenza del termine di impugnazione, poiché non ne assicura l’effettiva conoscenza. In presenza di tale esito, l’Amministrazione è tenuta, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, ad adoperare ulteriori accorgimenti di comunicazione, a maggior ragione quando il provvedimento è sfavorevole e incide su diritti fondamentali della persona. Nei procedimenti di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato le garanzie partecipative devono essere assicurate anche al lavoratore straniero, non essendo sufficiente la comunicazione al datore di lavoro. La revoca del nulla osta fondata sulla mancata produzione documentale, a sua volta conseguenza del deficit procedurale della notifica, è illegittima per violazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e della violazione del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Nel marzo 2023 una società presentava, nell’ambito del c.d. decreto flussi, istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore cittadino del Bangladesh. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli rilasciava il nulla osta con provvedimento del 1° maggio 2023 e il lavoratore entrava regolarmente in Italia nel luglio 2023 munito del visto d’ingresso.
Il lavoratore riferiva di essersi presentato, con il datore di lavoro, presso gli uffici competenti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ricevendo l’invito ad attendere una convocazione formale. Dopo un sollecito PEC del marzo 2025 e l’accesso agli atti perfezionatosi il 22 luglio 2025, apprendeva dell’esistenza di un provvedimento di revoca del nulla osta datato 18 febbraio 2025, motivato dalla mancata comparizione a una convocazione asseritamente fissata per il 20 gennaio 2025 e dalla conseguente omessa produzione di documentazione integrativa. Proponeva quindi ricorso, deducendo la nullità delle notifiche degli atti procedimentali e la lesione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di irricevibilità per tardività, respingendola. Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione emerge che la notifica PEC del provvedimento di revoca non si era perfezionata, avendo generato una ricevuta di mancata consegna per casella piena del destinatario. Nel solco della sentenza della Corte cost. n. 175 del 2018, il Tribunale osserva che la disciplina delle notificazioni incontra il limite inderogabile di assicurare al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto.
Tale esito non può essere equiparato a una presunzione assoluta di conoscenza. L’evento può denotare negligenza del titolare della casella, ma impone comunque al notificante ulteriori accorgimenti per assicurare la conoscibilità dell’atto, soprattutto quando si tratti di provvedimenti sfavorevoli incidenti su diritti fondamentali. Non risulta che l’Amministrazione abbia tentato altre forme di comunicazione, pur conoscendo altri recapiti. Il termine di impugnazione decorre pertanto dal 22 luglio 2025 e il ricorso, notificato il 22 agosto 2025, è tempestivo.
Nel merito il ricorso è fondato. Le comunicazioni relative alla convocazione e al preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, pur inviate all’indirizzo PEC indicato in sede di istanza, non erano entrate nella sfera di effettiva conoscibilità dei destinatari. La funzione della norma è instaurare un dialogo preventivo per evitare provvedimenti negativi fondati su presupposti erronei o carenze documentali colmabili. L’omissione vizia il provvedimento finale, salvo che l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Prova rigorosa, ammessa solo in caso di attività totalmente vincolata.
Nel caso concreto il contraddittorio avrebbe potuto mutare l’esito: il ricorrente ha allegato i documenti contestati, dimostrando che le carenze erano apparenti e sanabili. Il Collegio richiama la giurisprudenza, anche propria, secondo cui nei procedimenti di rilascio del nulla osta le garanzie partecipative vanno assicurate anche al lavoratore straniero, non bastando la comunicazione al datore di lavoro. La tesi dell’atto dovuto non è pertinente, poiché l’accertamento della carenza è avvenuto in un procedimento viziato. La revoca, che incide drasticamente sulla posizione del lavoratore, appare sproporzionata se fondata su mere formalità non correttamente gestite dalla stessa Amministrazione.
Il Tribunale accoglie inoltre l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, superando il rigetto interlocutorio della Commissione e compiendo una valutazione definitiva: il requisito della non manifesta infondatezza è confermato dall’accoglimento nel merito e la documentazione integrata comprova le condizioni reddituali ex art. 76 d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della negligenza del destinatario nella gestione della casella PEC.
Nota della Redazione
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