Ottemperanza e solidarietà attiva: spese ripartite pro quota tra i vincitori (TAR Campania n. 732 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La solidarietà attiva tra più creditori non si presume. Essa deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente l’identità qualitativa delle prestazioni dovute. Ne consegue che, ove la sentenza di condanna non abbia sancito la solidarietà attiva tra gli attori vittoriosi in ordine al credito delle spese di lite e di C.T.U., ciascuno di essi può domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la propria parte, ai sensi dell’art. 1314 c.c. Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisca da solo non può quindi attribuirsi le quote degli altri vincitori, ma ottiene esclusivamente la frazione pro quota a sé riferibile.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale erede, ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero della Salute a una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l’amministrazione, in solido con la Regione, al pagamento di somme a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite e di due C.T.U.
La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e il pagamento parziale da parte della sola Regione. Ha chiesto l’ottemperanza per la metà delle somme dovute dal Ministero e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, la notifica dello stesso ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le statuizioni del dispositivo non avevano ricevuto integrale esecuzione.
Il Tribunale ha poi precisato l’ammontare delle singole voci. Poiché la Regione aveva versato per una metà le somme spettanti a ciascun attore, alla ricorrente spetta la metà degli importi liquidati a titolo di danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la sentenza azionata.
La questione centrale ha riguardato le spese di lite e di C.T.U. Il Collegio ha escluso che la ricorrente potesse ottenere l’intero importo dimezzato. La sentenza azionata non aveva sancito la solidarietà attiva tra gli attori vittoriosi quanto a tale credito e questa non può essere presunta, nemmeno in presenza di identità della prestazione dovuta. Essa deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento.
Ha quindi trovato applicazione l’art. 1314 c.c., che consente al creditore di domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la sua parte, restando inapplicabile l’art. 97 c.p.c., che non contempla l’ipotesi di pluralità di parti vittoriose. Di conseguenza, essendo il credito ripartito pro quota tra i quattro attori e avendo la ricorrente agito unica in ottemperanza, a lei spetta soltanto 1/4 della metà delle spese vive e dei compensi liquidati, nonché 1/4 della metà delle spese delle due C.T.U.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati. Il Ministero è stato condannato a corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza il Tribunale si è riservato di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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