Perdita del grado per rimozione del carabiniere condannato per minaccia (TAR Calabria n. 1586 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione può essere legittimamente irrogata all’esito di un procedimento disciplinare instaurato a seguito di condanna penale, anche quando il reato originariamente contestato sia stato riqualificato in forma lieve e la pena sia stata ridotta a sanzione pecuniaria. La valutazione della gravità dei fatti addebitati costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione. Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla data di acquisizione integrale della sentenza irrevocabile e non è violato se il provvedimento sanzionatorio è adottato prima della scadenza. La motivazione del provvedimento può essere espressa per relationem agli atti dell’inchiesta formale.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri impugnava il decreto ministeriale che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, a seguito di un procedimento penale avviato nel 2017 per lesioni personali gravi e minaccia aggravata. Il giudice penale aveva riqualificato il reato di lesioni in forma lieve, con declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela, e aveva ridotto la minaccia a forma semplice, con condanna alla sola pena pecuniaria di euro 1.000,00. Nonostante l’esito processuale ridimensionato, l’amministrazione avviava l’inchiesta formale e irrogava la sanzione espulsiva, valutando la condotta complessiva del militare, gravata anche da precedenti disciplinari di corpo e da altri procedimenti penali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha respinto la prima censura, relativa al travisamento dei fatti, rilevando che la pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela non integra un’ipotesi di assoluzione e, pertanto, non poteva operare la riapertura del procedimento disciplinare prevista dall’art. 1393 cod. ord. mil. La condanna per minaccia, ancorché lieve, costituiva titolo sufficiente per l’avvio del procedimento disciplinare di stato.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato principio secondo cui la valutazione della gravità dei fatti in sede disciplinare è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice di legittimità se non per profili di illogicità, travisamento o sproporzione. Nel caso di specie, la condotta del militare, caratterizzata da reiterazione in un ristretto arco temporale e dall’abuso della qualifica, era stata valutata in modo coerente dall’amministrazione, rendendo adeguata la sanzione espulsiva.
Con riguardo alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio ha precisato che il termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, cod. ord. mil. decorre dalla data di acquisizione integrale della sentenza irrevocabile, individuata nel 23.06.2025. Il decreto sanzionatorio, adottato il 15.01.2026, risultava tempestivo rispetto alla scadenza del 4.02.2026.
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta legittimamente espressa per relationem agli atti dell’inchiesta formale, mentre la documentazione relativa alla condizione sanitaria del nucleo familiare risultava trasmessa al ricorrente in seguito a istanza di accesso. La Corte ha infine escluso rilievi in ordine alla prospettata cancellazione dei precedenti disciplinari, risultati effettivamente presenti nello stato di servizio del militare.
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Nota della Redazione
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