Conto giudiziale e discarico dell’agente contabile dopo ricompilazione conforme (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 107 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il giudice contabile, quando l’agente abbia ottemperato all’ordine di ricompilazione impartito con la precedente sentenza-ordinanza, verifica la regolarità della gestione sulla base del conto ricompilato e della documentazione depositata. Se la gestione risulta redatta secondo le indicazioni impartite, analiticamente documentata e priva di pagamenti in sospeso o di fondi non riversati, il conto è approvato e l’agente è discaricato per l’esercizio di riferimento. L’assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile preclude l’affermazione di alcun addebito. La parificazione amministrativa del conto costituisce ulteriore elemento di conferma della regolarità della gestione.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione dell’esercizio 2016 resa da un agente contabile della Regione Veneto. Con precedente sentenza-ordinanza n. 6/2020, all’esito dell’udienza del 27 giugno 2019, il conto era stato dichiarato irregolare e l’agente non ammesso a discarico, con ordine di ricompilazione del conto per l’intera gestione e di deposito di specifica documentazione.
In riscontro al provvedimento, la Regione trasmetteva tramite portale, in data 2 marzo 2020, il conto ricompilato unitamente alla documentazione richiesta. La questione giungeva quindi alla decisione definitiva sulla regolarità della gestione così come ricostruita.
La Motivazione della Corte
Il relatore ha dato conto dell’avvenuto e tempestivo deposito del conto ricompilato. Ha rilevato che lo stesso risulta redatto secondo le indicazioni della direttiva regionale in materia, articolandosi in un conto di sintesi e in un conto analitico della gestione, e che il livello di analiticità dei documenti depositati ha consentito di avere piena contezza della gestione attuata.
Quanto alla movimentazione, la Corte ha verificato che la gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere e che alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso. Sono residuati in entrambe le gestioni esigui fondi cassa non utilizzati, riversati in Tesoreria entro la chiusura dell’esercizio, in data 16 dicembre 2016. Da tali risultanze il relatore ha tratto la conclusione della regolarità della gestione.
Il P.M. ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore, così consentendo la dichiarazione di regolarità del conto. Il Collegio ha quindi ritenuto che l’agente avesse ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 6/2020 e che il conto ricompilato, afferente all’esercizio 2016, rappresentasse una gestione regolare, per di più parificata in via amministrativa.
Su queste basi la Corte ha escluso la sussistenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile e ha ritenuto approvabile il conto ricompilato alla luce della documentazione in atti. Il dispositivo approva il conto e dichiara il discarico dell’agente contabile per l’esercizio 2016, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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