Recupero aiuti agricoli e termine decennale di decadenza per annualità (Cons. Stato n. 1079 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dei contributi agricoli indebitamente erogati è espressione di un potere amministrativo a matrice autoritativa e di derivazione eurounitaria, sottoposto alla causa estintiva espressamente disciplinata dal diritto unionale applicabile ratione temporis e non alla prescrizione civile di cui all’art. 2934 cod. civ.. Il potere amministrativo non è soggetto a decadenza per il suo mancato esercizio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. L’art. 73, par. 5, Reg. CE n. 796/2004 e, per le annualità che vi ricadono, l’art. 49 Reg. CE n. 2419/2001 escludono l’obbligo di restituzione quando tra il pagamento e la prima notifica del carattere indebito siano decorsi più di dieci anni. Il divieto di percepire aiuti per chi è sottoposto a misura di prevenzione cessa solo ex nunc con la riabilitazione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola individuale ha impugnato davanti al T.A.R. per la Puglia il provvedimento con cui A.G.E.A. aveva dichiarato la decadenza dai contributi erogati e intimato la restituzione di somme indebitamente percepite, oltre interessi, per complessivi € 54.204,46. Il provvedimento riguardava le annualità dal 2003 al 2020 e traeva origine dalla constatazione, da parte della Guardia di Finanza, che il beneficiario era destinatario di una misura di prevenzione definitiva, ostativa alla percezione di aiuti pubblici.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo che A.G.E.A. non fosse decaduta dal potere di accertare l’indebito e che il credito non fosse prescritto. Proposto appello, la Sezione ha disposto istruttoria per acquisire le date di effettivo pagamento dei contributi per singola annualità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto l’applicabilità del regime della prescrizione di diritto comune. Il potere di recupero dei contributi pubblici indebitamente erogati ha matrice autoritativa e derivazione eurounitaria; inoltre il diritto unionale ha espressamente disciplinato la causa estintiva. Per stabilire se il potere si sia consumato occorre quindi guardare alla disciplina unionale che lo fonda e regola, in ossequio al principio di legalità in dimensione sostanziale, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2641 del 2024.
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa in tema di ripetizione dell’indebito: l’art. 49 Reg. CE n. 2419/2001, ripreso dall’art. 73 Reg. CE n. 796/2004, prevede la non restituzione quando tra pagamento e prima notifica dell’indebito siano decorsi oltre dieci anni, con riduzione a quattro in caso di buona fede. Il Reg. CE n. 1122/2009 (art. 80), applicabile alla campagna 2010, ha invece introdotto un regime diverso, privo di decadenza automatica fondata sul mero decorso del tempo, come osservato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 11267 del 2023. Per la campagna 2020 trova applicazione il Reg. UE n. 1306/2013, integrato dal Reg. delegato UE n. 640/2014.
Sulla base dei regimi intertemporali, il richiamo all’art. 73, par. 5, Reg. CE n. 796/2004 è fuori fuoco per le annualità 2010 e 2020, rispetto alle quali il motivo è infondato. Per le restanti annualità, l’istruttoria ha accertato che tutti i pagamenti sono anteriori di oltre dieci anni al provvedimento del 12 settembre 2022: A.G.E.A. era dunque decaduta dal potere di recupero, con illegittimità del provvedimento in parte qua.
Quanto al divieto di percepire aiuti, l’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011 opera per chi è sottoposto a misura di prevenzione definitiva, e l’art. 70, comma 2 prevede che la riabilitazione comporti la cessazione degli effetti pregiudizievoli. Poiché il decreto di riabilitazione è intervenuto nel novembre 2021, i contributi percepiti fino al 2020 restano assoggettati al divieto. L’appello è quindi accolto in parte, con annullamento del provvedimento limitatamente alle annualità 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009 e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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