Ottemperanza del giudicato sulle spese e diniego della penalità di mora per (TAR Lazio n. 1079 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la persistente inottemperanza dell’amministrazione, ordina a quest’ultima di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. A seguito della “novella” di cui al d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza, cosicché il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 D.L. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza, anche se priva di formula esecutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando risulti manifestamente iniqua, valutazione che il giudice compie anche alla luce della tempistica dell’introduzione del giudizio. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, ma non possono essere distratte quando parte e procuratore coincidano.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 13 settembre 2025 il ricorrente, nella qualità di difensore antistatario, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza della medesima Sezione n. 449/2025 del 13 maggio 2025, notificata il 14 maggio successivo, non impugnata e passata in giudicato. Quel provvedimento aveva condannato l’ATER della Provincia di Frosinone al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.

Il ricorrente ha esposto che, decorso il termine di cui all’art. 14 D.L. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Ha quindi invocato la declaratoria dell’obbligo di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. L’ATER non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti depositati risulta che la sentenza da eseguire è stata pubblicata il 13 maggio 2025, notificata all’amministrazione il 14 maggio 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996.

Sul punto il Tribunale ha richiamato l’effetto della “novella” recata dal d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022: non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva e il termine dilatorio decorre dalla notifica della sentenza anche se priva di formula esecutiva. Il Collegio ha richiamato in termini TAR Lazio, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 2096.

Accertata la ritualità del ricorso, il giudice ha rilevato che l’ATER non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione derivante dalla sentenza, né ha allegato alcuna circostanza impeditiva dell’adempimento, nonostante l’onere le incombesse. Ne è derivato l’ordine di ottemperanza entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, con pagamento della somma liquidata e degli accessori.

Per il caso di infruttuosa scadenza del termine, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Latina/Frosinone, o funzionario da lui delegato, con insediamento su sollecitazione di parte ricorrente e termine di sessanta giorni per la piena esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso è stato liquidato in via anticipata in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il ricorso introduttivo era stato notificato immediatamente dopo la scadenza del termine di centoventi giorni concesso per l’adempimento: alla luce di tale tempistica, l’applicazione della sanzione è risultata manifestamente iniqua. Le spese del giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato; il Collegio ne ha escluso la distrazione, richiesta in ricorso, per l’identità tra parte e procuratore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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