Ottemperanza al giudicato e astreinte con penalità di mora mensile (TAR Calabria n. 1081 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato e il perdurante inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Alla parte che ne faccia richiesta va riconosciuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata in misura fissa per ogni mese o frazione di mese di ritardo, senza che ricorra un giudizio di iniquità ove non emergano cause ostative. La astreinte ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. La legittimazione passiva va esclusa nei confronti del soggetto estromesso dal giudizio presupposto, non essendo a lui riferibile il giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, della sentenza con cui il Tribunale ha condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, L. n. 241/1990, comprensivo delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e del relativo ristoro rivalutato e degli interessi.

Nonostante la notificazione della pronuncia e la produzione della documentazione giustificativa delle somme, l’amministrazione intimata è rimasta inerte. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato, con domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di rito, sollevata dalla società estranea al merito. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata, poiché il soggetto è stato estromesso dal giudizio definito con la sentenza n. 1259/2022, della quale è chiesta l’esecuzione. La sua posizione non è dunque toccata dal giudicato, e l’azione esecutiva nei suoi confronti è inammissibile per carenza di legittimazione.

Nel merito, il giudice rileva che a fronte del giudicato formatosi e del perdurante inadempimento della pubblica amministrazione il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a. merita accoglimento. L’amministrazione deve pertanto eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura della parte ricorrente.

In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto locale, con facoltà di delega, affinché su istanza di parte dia esecuzione alla pronuncia nel termine di ulteriori sessanta giorni. Resta fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che questo non abbia provveduto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Quanto alla domanda di astreinte, non emergendo iniquità né altre cause ostative, la penalità di mora è determinata in euro cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio ne afferma la cumulabilità con gli interessi legali dovuti ex lege, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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