Accesso agli atti dell’ASP per difesa in giudizio: interesse qualificato e strumentalità (TAR Sicilia n. 1674 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella di interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chi dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente in funzione del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può apprezzare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda sottostante né la rilevanza dei documenti rispetto a essa.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di accedere, ai sensi della legge n. 241/1990, agli atti e ai provvedimenti relativi a un’azione di recupero di crediti per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito. L’istanza, trasmessa con pec, riguardava l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro documento presupposto o connesso.
Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto all’ostensione ex art. 116 cod. proc. amm. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio ha però consegnato parte della documentazione, sicché la ricorrente ha documentato l’adempimento parziale per due delle voci richieste, insistendo per le restanti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti medio tempore trasmessi dall’Amministrazione. La vicenda contenziosa si è quindi concentrata sulle pretese conoscitive rimaste insoddisfatte.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente ampliato la nozione di situazione giuridicamente rilevante: essa non coincide con l’interesse all’impugnativa e prescinde dalla configurabilità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
Ne discende che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nella propria sfera, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il giudice amministrativo qualifica così la strumentalità della domanda ostensiva in senso ampio, come finalizzazione alla cura di un interesse diretto e concreto, senza che sia imposta la sua esclusiva riconduzione al diritto di difesa in giudizio. Su questa linea il Collegio richiama i precedenti del Cons. Stato, sez. VI, n. 2269 del 2017 e Cons. Stato, sez. III, n. 1978 del 2016.
Il Tribunale afferma poi un principio di autonomia del giudizio sull’accesso. Quando la documentazione è preordinata all’utilizzo in un giudizio, non è consentito al giudice dell’ostensione compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda sottostante, né sulla rilevanza degli specifici documenti rispetto a essa: la valutazione compete esclusivamente al giudice chiamato a deciderla. L’interesse all’accesso va perciò valutato in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.
Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato di vantare un interesse qualificato, diretto e personale, alla visione dei documenti, essendo il rapporto di necessaria strumentalità tra gli atti richiesti e la posizione di interesse tutelata. Il Collegio ordina quindi all’Amministrazione di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, ai documenti indicati nelle lettere residue dell’istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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