Accesso difensionale alle offerte tecniche oscurate e onere di allegazione del concorrente (TAR Campania n. 4034 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria godono di un regime ostensivo privilegiato, essendo presunto iuris et de iure l’interesse differenziato e qualificato in ragione dell’utile piazzamento. Solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di segreti commerciali o industriali si riespande l’onere di allegare l’indispensabilità dell’accesso ai fini della difesa in giudizio. La prevalenza delle esigenze difensive sulla riservatezza presuppone la prova, a carico di chi la invoca, che le parti secretate siano strumentali alla difesa e che dall’ostensione possa attendersi una concreta possibilità di risultato in relazione all’aggiudicazione. L’oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica impone alla stazione appaltante un autonomo, motivato e proporzionato bilanciamento di interessi. Il ricorso è respinto per difetto di allegazione dell’interesse difensivo concreto.

Il Fatto

La ricorrente, collocatasi terza nella graduatoria di una procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’esibizione degli atti di gara, delle offerte tecniche non oscurate dei concorrenti e della documentazione relativa al subprocedimento sulle anomalie dell’offerta.

La stazione appaltante, nel comunicare l’aggiudicazione, aveva osteso gli atti in modalità oscurata, aderendo alle richieste di riservatezza degli operatori. La ricorrente ha lamentato l’inintelligibilità delle offerte e l’assenza di motivazione sull’oscuramento, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e del d.lgs. n. 33/2013, oltre al difetto di motivazione e alla violazione del diritto di difesa. L’Amministrazione e l’aggiudicataria si sono costituite chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 6620 del 2025, secondo cui i primi cinque classificati godono di un regime ostensivo privilegiato. Solo in presenza di comprovate esigenze di tutela di segreti commerciali o industriali torna operante l’onere di allegazione dell’indispensabilità ai fini difensivi, da ponderare con motivazione dalla stazione appaltante.

Quanto alla nozione di segreto tecnico-commerciale, il Tribunale richiama Cons. Stato n. 8257 del 2024: l’informazione deve presentare comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, garantire un vantaggio concorrenziale e trovare applicazione in una serie indeterminata di affidamenti. Non basta l’originalità dello schema tecnico dell’offerta, che è fisiologica. La qualifica va riservata a elaborazioni specialistiche ulteriori. A fronte della dichiarazione di riservatezza, l’amministrazione resta tenuta a un autonomo apprezzamento.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha invocato una valutazione implicita, affermando di aver aderito alle motivazioni dell’aggiudicataria. Il Collegio rileva però che un oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica, corrispondenti a interi criteri di valutazione, avrebbe richiesto una puntuale ed esplicitata azione di bilanciamento secondo un principio di stretta proporzionalità. L’adesione acritica alle ragioni della controinteressata integra un difetto dell’apprezzamento richiesto.

Il Tribunale osserva inoltre che la dichiarazione di riservatezza dell’aggiudicataria individua specificamente gli aspetti coperti e le ragioni del pregiudizio, assolvendo così l’onere di motivazione sulle parti segretate. Il deficit attiene, semmai, alla valutazione dell’amministrazione, non alla dichiarazione dell’operatore.

Quanto alla recessività della riservatezza rispetto alle esigenze difensive, il Collegio richiama TAR Lombardia n. 3614 del 2025: la prevalenza dipende dalla prova, a carico di chi la invoca, della strumentalità delle parti secretate alla difesa. La ricorrente si è limitata a dedurre genericamente la necessità di verificare i punteggi, senza articolare alcuna censura sui criteri dei paragrafi oscurati. Lo scarto di quasi quindici punti rispetto all’aggiudicataria e di quasi undici rispetto alla seconda classificata, largamente determinato dai punteggi dell’offerta economica interamente accessibile, esclude che una rimodulazione dei profili tecnici possa incidere sull’aggiudicazione. L’accesso, pertanto, sarebbe stato finalizzato a scopi meramente esplorativi, senza concreta utilità ai fini del riposizionamento in graduatoria.

Per queste ragioni il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio nei confronti della controinteressata e compensazione verso l’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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