Diniego agrivoltaico in area idonea richiede motivazione rafforzata e preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 1082 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’approvazione di un impianto agrivoltaico da realizzare su area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 deve sorreggersi su una motivazione rafforzata, che dia conto delle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare e non si limiti al richiamo astratto delle norme tecniche o delle linee guida. In tale ipotesi il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante ex art. 22, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 199/2021 e la sua recezione acritica nell’atto finale integra difetto di motivazione. Il diniego è inoltre illegittimo per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 14-bis, comma 5, quando l’amministrazione fondi la decisione su ragioni ostative non previamente comunicate all’istante, e il vizio non è emendabile ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il progetto di un impianto agrivoltaico avanzato di potenza nominale di 5.650,00 kWn, da localizzare su terreni agricoli ricadenti in zona E2 del PRG comunale. Il progetto è stato assoggettato alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 28/2011.
All’esito della conferenza di servizi, il Comune ha adottato la determinazione di diniego, fondandola sui pareri negativi della Soprintendenza e dell’ufficio tecnico comunale. La società ha impugnato la determinazione e gli atti presupposti, deducendo la natura non vincolante dei pareri, l’omessa ostensione del parere soprintendentizio con lesione del contraddittorio endoprocedimentale e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. L’impianto ricade su area idonea ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, circostanza emergente dal parere della Soprintendenza e non contestata dalle altre parti, dunque provata. Ne deriva l’esenzione dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA ex art. 47, comma 11-bis, del d.l. n. 13/2023. Il cavidotto interferisce però con la SS 7 TER, strada a valenza paesaggistica, per cui correttamente l’impianto è stato sottoposto all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 delle NTA al PPTR.
Il primo motivo è fondato. Essendo l’area idonea ex lege, i pareri dell’autorità paesaggistica sono obbligatori ma non vincolanti e non avrebbero potuto costituire l’unica motivazione del diniego. Il provvedimento viola altresì l’art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990: il parere della Soprintendenza non è stato reso conoscibile prima della determinazione finale, impedendo all’istante di formulare osservazioni su una parte dei motivi ostativi. Il Collegio richiama il principio di tendenziale sovrapposizione tra preavviso di rigetto e atto terminale, escludendo che il diniego possa fondarsi su ragioni del tutto nuove.
Il vizio non è emendabile. Dopo la novella del 2020 è esclusa l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, laddove il provvedimento sia adottato in violazione dell’art. 10-bis, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio il carattere vincolato del contenuto decisorio.
Anche il secondo e il terzo motivo sono fondati. Il bilanciamento tra sviluppo delle rinnovabili e tutela paesaggistica è operato a monte dal legislatore; resta ferma la necessità di una motivazione rafforzata solo in presenza di concrete evidenze paesaggistiche. Il diniego è invece generico e riprende acriticamente i pareri, che valutano l’agrivoltaico con i criteri propri del fotovoltaico a terra, senza considerare le caratteristiche tecnologiche dell’impianto. Le linee guida del 2010 non sono vincolanti e non contemplano tale tipologia; l’area non è qualificabile come sito inidoneo ai sensi del regolamento regionale n. 24/2010; il richiamo all’impatto visivo e a quello cumulativo resta privo di riscontro tecnico. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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