Revoca del porto d’armi per conflittualità familiare e remissione della querela (TAR Puglia n. 1081 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la proposizione della querela penale è condizione di procedibilità sul piano penalprocessuale e non vincola il potere dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, che può valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica anche dopo la remissione della querela. Il giudizio di non affidabilità del titolare della licenza può fondarsi su fatti o episodi privi di rilievo penale, purché espressivi di un clima di conflittualità idoneo a far dubitare del corretto uso delle armi. La valutazione dell’Autorità è ampiamente discrezionale e si basa su considerazioni probabilistiche, non richiedendo né un giudizio di pericolosità sociale né un accertato abuso. Non esiste un diritto assoluto al porto d’armi, che costituisce eccezione al divieto e prevale l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto a quello del privato.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso venatorio. Con decreto del Questore di Taranto del 28 gennaio 2021, notificato l’8 febbraio 2021, l’Amministrazione ha disposto la revoca della licenza, ritenendo il titolare non più in possesso dei requisiti di affidabilità ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, in quanto destinatario di una denuncia-querela per il reato di minaccia proposta dall’ex convivente.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, deducendo che la querela era stata rimessa il 26 maggio 2020, che il reato denunciato non rientrava tra quelli dell’art. 43 T.U.L.P.S. e che l’Amministrazione aveva omesso ogni valutazione sulla sua personalità. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 300 del 26 maggio 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare, rilevando l’insussistenza del fumus boni iuris. Il punto centrale è che la remissione della querela opera sul piano penalprocessuale e non incide sul potere discrezionale dell’Amministrazione di valutare il fatto-reato nella sua dimensione storica, per apprezzare l’affidabilità del soggetto nel non abuso delle armi.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, il giudizio di non affidabilità può fondarsi su situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, non rendendosi necessario né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). La revoca può essere sorretta da valutazioni probabilistiche e da circostanze assistite da meri elementi di fumus (Consiglio di Stato, Sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585). L’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530).

Nel caso concreto, il contenuto del verbale di remissione non smentisce lo storico verificarsi dell’episodio di minaccia, indirettamente confermato dalle sommarie informazioni testimoniali del figlio della coppia. La relazione della Questura ha inoltre evidenziato l’abuso di alcol e gli atteggiamenti persecutori verso l’ex convivente. Il Collegio ritiene rilevante, ai fini del rilascio e del ritiro delle licenze in materia di armi, la sussistenza di conflittualità familiari caratterizzate da tensioni, litigi e minacce, non essendo necessario il riscontro di condotte di rilievo penale.

Quanto al dedotto ritardo, il provvedimento è stato adottato il 28 gennaio 2021, la comunicazione di avvio del procedimento è del 29 maggio 2020 e la querela è stata presentata il 19 maggio 2020: non è dunque trascorso un lasso di tempo eccessivo. Il motivo sulla motivazione è respinto, avendo l’Amministrazione valutato la memoria del 12 giugno 2020 e preso posizione sulla remissione. Assume rilievo, infine, il sopravvenuto decreto del Prefetto di Taranto del 28 giugno 2021, recante divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non impugnato. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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