Istanza di salvaguardia dell’opera abusiva inammissibile dopo l’acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania n. 82 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 determina l’acquisto ipso iure dell’opera abusiva al patrimonio comunale, con effetto dichiarativo dell’atto di acquisizione. Ne consegue che il privato, ormai non più proprietario del bene, è privo di legittimazione e di interesse a presentare istanza di delibera consiliare dichiarativa di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell’opera, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Tale istanza, inoltre, non può far sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di riscontro, poiché la valutazione consiliare è successiva non solo all’ordine di demolizione, ma anche al provvedimento di acquisizione gratuita, configurandosi come alternativa all’ulteriore ordinanza di demolizione d’ufficio. L’inottemperanza produce una novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino, con impossibilità per il responsabile di demolire e obbligo di rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in un Comune campano, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, chiedendo l’adozione di una delibera consiliare che dichiarasse l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere abusive, in alternativa alla demolizione. L’istanza è rimasta senza riscontro.

Nelle more, il Comune ha notificato un’ordinanza dirigenziale di demolizione delle opere. Il ricorrente ha impugnato sia il silenzio formatosi sull’istanza, sia l’ordinanza demolitoria, deducendo illegittimità derivata, eccesso di potere e violazione del giusto procedimento. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di interesse e di legittimazione, nonché l’improcedibilità dell’istanza per difetto del presupposto dell’acquisizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la vicenda edilizia: l’immobile è stato oggetto di precedenti ordinanze di demolizione, di un accertamento di opere ulteriori e di un provvedimento di diniego di sanatoria, la cui legittimità è stata confermata in sede giurisdizionale. Un verbale di sopralluogo ha poi accertato la mancata demolizione. Secondo il Tribunale, il ricorrente ha definitivamente perso la proprietà del bene, ormai di diritto passato al patrimonio comunale.

Il principio è ricavato dalla Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023: la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine di novanta giorni impone l’emanazione dell’atto di acquisizione, che ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine, in applicazione delle regole dell’obbligo propter rem. Nel caso di specie, essendo inutilmente spirato il termine, il Comune è divenuto proprietario delle opere e l’istanza di delibera consiliare proviene da un soggetto non più titolare di alcun interesse.

Il Tribunale aggiunge che l’istanza non avrebbe comunque potuto far sorgere un obbligo di riscontro: l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 configura come doverose sia l’adozione dell’ordine di demolizione, sia l’ulteriore provvedimento di acquisizione gratuita. La valutazione consiliare di prevalenti interessi pubblici al mantenimento è successiva a entrambi e si configura come alternativa all’ulteriore ordinanza di demolizione in danno delle opere acquisite, secondo l’indirizzo di T.A.R. Catania, Sez. I, 11 aprile 2024, n. 1365.

Quanto all’ordinanza demolitoria impugnata, essa è ritenuta meramente riproduttiva di precedenti atti mai impugnati e valevole solo fino all’acquisizione del bene. Il Collegio sottolinea che l’inottemperanza comporta la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino: il responsabile non può più demolire e deve rimborsare le spese sostenute dall’Amministrazione per la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che questa consenta al privato di eseguirla anche in seguito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse, con conversione del rito esclusa ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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