Veranda chiusa senza titolo edilizio: legittima l’ordinanza di demolizione (TAR Puglia n. 184 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una veranda chiusa su tutti i lati, volta a creare un nuovo locale da adibire a cucina e soggiorno, dotato di impianti di illuminazione, riscaldamento e idrico fognante, integra un intervento di trasformazione permanente del territorio che richiede il previo rilascio del titolo edilizio. In assenza di tale titolo, l’amministrazione comunale legittimamente adotta le misure di contrasto previste dagli artt. 27, 33 e 94-bis d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l’ordinanza di demolizione. Nella fase cautelare, la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento repressivo va respinta quando il ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza.

Il Fatto

Il Comune di Canosa di Puglia adottava un’ordinanza di demolizione nei confronti di alcuni privati, a seguito di un sopralluogo che aveva accertato la realizzazione di una veranda chiusa su tutti i lati. L’intervento, eseguito in assenza di titolo edilizio, era volto a creare un nuovo locale da adibire a cucina e soggiorno, dotato di impianti di illuminazione, riscaldamento e idrico fognante.

I destinatari del provvedimento impugnavano l’ordinanza di demolizione dinanzi al TAR Puglia, chiedendone la sospensione dell’efficacia in via incidentale. Si costituiva in giudizio il Comune di Canosa di Puglia, resistendo alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha condotto l’esame sommario proprio del giudizio incidentale ex art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza del fumus boni juris. La valutazione ha riguardato la natura dell’intervento realizzato e la sua riconducibilità alle ipotesi repressive disciplinate dal testo unico dell’edilizia.

Il Collegio ha rilevato che le opere contestate consistono in una veranda chiusa su tutti i lati, finalizzata a creare un nuovo locale abitabile. La presenza degli impianti di illuminazione, riscaldamento e idrico fognante conferma la volontà di destinare il manufatto a cucina e soggiorno, con un incremento della superficie utile dell’abitazione.

In tale contesto, l’intervento non può essere ricondotto a opere di manutenzione ordinaria o a interventi di edilizia libera, ma integra una trasformazione edilizia che necessita del preventivo rilascio del titolo abilitativo. L’assenza del titolo rende legittima l’adozione delle misure di contrasto previste dagli artt. 27, 33 e 94-bis d.P.R. n. 380/2001, che configurano il potere repressivo dell’amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso non è apparso assistito da elementi di fondatezza, con conseguente rigetto della domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha infine ravvisato giuste ragioni per compensare le spese della fase cautelare tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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