Rinnovo permesso soggiorno e divieto di rivalutare gli anni già valutati (TAR Toscana n. 1087 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione può valutare complessivamente la posizione del richiedente, ma non può riesaminare in senso sfavorevole i periodi d’imposta che in precedenza aveva già considerato in termini prognostici favorevoli. Ove l’avvenuto avviamento dell’attività sia stato valutato con giudizio prognostico positivo, la successiva valutazione deve limitarsi ai periodi d’imposta non ancora esaminati. È irragionevole e contraddittorio fondare il diniego su anni già favorevolmente valutati, posto che il legittimo affidamento del richiedente e la coerenza dell’azione amministrativa impongono di non disconoscere le precedenti determinazioni. Il provvedimento che violi tale limite è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di impresa individuale per il commercio al dettaglio ambulante di tessuti, attiva dal 16 novembre 2019, presentava il 1° settembre 2022 istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per lavoro autonomo. La Questura di Pistoia, con provvedimento del 31 agosto 2023, respingeva l’istanza.

Il diniego si fondava su tre ordini di rilievi: la documentazione prodotta in ordine all’attività d’impresa; gli accertamenti presso l’Agenzia delle Entrate, da cui emergevano irregolarità fiscali, dichiarazioni incomplete, mancata comunicazione di fatture e compensazione di un credito IRPEF inesistente; la carenza reddituale del nucleo familiare. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo l’illegittimità dell’esame di documentazione pregressa già valutata in occasione dei precedenti rinnovi, la non necessità della produzione delle fatture d’acquisto nel regime forfettario e la mancata considerazione del proprio radicamento familiare in Italia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla relazione difensiva dell’Amministrazione del 5 febbraio 2024, che ricostruisce la sequenza dei precedenti titoli di soggiorno. Il primo permesso per lavoro autonomo era stato concesso il 3 agosto 2020, quando l’attività era avviata da meno di un anno, considerate le difficoltà della pandemia da covid-19. Nel 2021 il rinnovo era stato disposto con riserva, nell’ottica di una rivalutazione dei redditi al termine della fase di avviamento.

Su questa base il TAR riconosce che, in termini generali, l’Amministrazione può valutare complessivamente la posizione di chi domanda un permesso di soggiorno. Tuttavia, nel caso concreto, la valutazione dell’attività del ricorrente è stata condotta, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, in termini prognostici favorevoli fino a tutto il 2021.

Il passaggio centrale della decisione è di natura logica prima ancora che formale: se l’Amministrazione aveva già valutato un “primo pezzo” dell’attività in un’ottica favorevole, rispondente a criteri di ragionevolezza ed equilibrio a fronte degli effetti economici della pandemia, non poteva poi, nel provvedimento impugnato, considerare sfavorevolmente gli anni d’imposta antecedenti al 2022, già favorevolmente esaminati in precedenza.

Il Collegio qualifica quindi come contraddittoria la condotta amministrativa che ritorni su valutazioni già espresse, consumando in senso negativo il giudizio su periodi sui quali si era già formato un orientamento positivo. La valutazione del diniego avrebbe dovuto concentrarsi sui periodi successivi, non già scrutinati.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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