Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e commissario ad acta nominato d’ufficio (TAR Calabria n. 1087 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al decreto che condanna l’amministrazione al pagamento dell’equa riparazione, la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il relativo importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, la cui azione si estende anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Le ricorrenti, nella qualità di eredi del soggetto in favore del quale era stato emesso il provvedimento, agiscono ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato l’amministrazione a corrispondere a ciascuna di esse la somma di euro 540,00 a titolo di equa riparazione, oltre a una somma ulteriore con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Le ricorrenti deducono l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e chiedono la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti, e che la parte ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, con decorso del termine semestrale. L’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si fonda sulla formulazione della norma come novellata dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015.

Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Collegio riconosce la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. L’importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Sulle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare (fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016), il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine, al pagamento provveda il commissario. La soluzione si giustifica per il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, per ragioni di economia processuale e per evitare un secondo giudizio di ottemperanza, in coerenza con il principio di buon andamento e con il modello dell’esecuzione forzata richiamato agli artt. 95 e 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *