L’onere della prova della preesistenza al 1967 resta rigorosamente a carico del privato (TAR Puglia n. 887 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, l’ordine di demolizione costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato, finalizzato al ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Grava sul proprietario, sul responsabile dell’abuso o sul detentore dell’immobile l’onere rigoroso di dimostrare che il manufatto sia stato realizzato in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765/1967, la quale ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia anche alle costruzioni site fuori dal perimetro del centro urbano. Tale prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca o, comunque, su elementi oggettivi concernenti la collocazione del manufatto nello spazio e nel tempo, quali ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, restando la prova testimoniale del tutto residuale. La mera allegazione della risalenza della costruzione, non supportata da alcun elemento probatorio, non supera lo stadio della semplice petizione di principio e comporta la legittimità dell’ordinanza di demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto di demolire, in qualità di proprietario e responsabile della costruzione abusiva, un fabbricato destinato a civile abitazione, sito in zona agricola, unitamente al locale al piano primo allo stato rustico. A sostegno del ricorso, la difesa deduceva che i manufatti sarebbero stati edificati in epoca antecedente al 1967 e che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente comprovato la propria pretesa demolitoria, non avendo l’ordinanza gravata fornito elementi sull’epoca di realizzazione delle opere. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha premesso che l’ordine di demolizione discende da un potere doveroso e vincolato dell’Amministrazione, volto a garantire il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato. In tale quadro, la giurisprudenza è univoca nell’affermare che l’onere di dimostrare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge n. 765/1967, grava sul privato, poiché solo questi può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di costruzione, mentre l’Amministrazione non è materialmente in grado di accertare la situazione dell’intero territorio.

La prova richiesta deve essere rigorosa e basarsi su elementi oggettivi e univoci, quali l’esistenza di ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie o mappe catastali, mentre la prova per testimoni riveste carattere del tutto residuale, in quanto non suscettibile di verifica. Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il ricorrente, pur avendo formulato in ricorso espressa riserva di produrre in giudizio gli elementi probatori atti a confermare la risalenza delle costruzioni, non ha poi fornito alcun riscontro documentale, lasciando la propria difesa al semplice stadio della mera allegazione.

La censura è stata pertanto ritenuta infondata in fatto, con conseguente reiezione del ricorso. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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