Esclusione per violazioni fiscali non definitive e discrezionalità tecnica della stazione appaltante (Cons. Stato n. 6417 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di esclusione non automatiche previste dall’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate, la stazione appaltante esercita una discrezionalità tecnica: accertata la sussistenza del presupposto e il superamento delle soglie dell’Allegato II.10, commisurate al valore dell’affidamento, la scelta espulsiva diventa necessitata. Il margine di apprezzamento non è una volizione libera, ma valutazione della situazione concreta. Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 non occorre uno specifico intento fraudolento: è sufficiente una condotta colposa, contrastante con la diligenza professionale esigibile, anche per negligenza nella dichiarazione ex art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società appellante ha impugnato davanti al TAR Piemonte il provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la sua esclusione dalla procedura di gara relativa a lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale, con contestuale segnalazione all’ANAC. A sostegno del ricorso ha dedotto violazioni di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto.

Con sentenza n. 678/2026 il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla segnalazione all’ANAC e, per il resto, lo ha respinto. La società ha proposto appello, articolando tre motivi: violazione dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023; violazione degli artt. 96 e 98 d.lgs. n. 36/2023 e carenza dei presupposti del grave illecito professionale; sussistenza dell’interesse all’impugnazione della segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante ha chiesto il rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina delle violazioni tributarie rilevanti nella gara. Distingue le violazioni gravi definitivamente accertate, causa di esclusione automatica ex art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, dalle violazioni gravi non definitivamente accertate, causa di esclusione non automatica ex art. 95, comma 2. L’Allegato II.10 fissa le soglie di gravità, commisurate al valore dell’affidamento: la violazione è grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo, escluse sanzioni e interessi, pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto.

Richiamando la Relazione allo schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici del 7 dicembre 2022, la Corte chiarisce che l’espressione “non automatiche” sostituisce quella di cause facoltative. Il potere della stazione appaltante non riposa in una volizione, ma in un margine di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica: apprezzata la sussistenza del presupposto, la scelta espulsiva diviene necessitata. Il riferimento è anche alla giurisprudenza amministrativa richiamata nella Relazione.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha dato conto del superamento della soglia: l’importo della violazione, al netto di sanzioni e interessi, è pari a € 81.820,00 e supera il 10 per cento del valore dell’appalto, oltre a risultare più del doppio della soglia minima di € 35.000,00. L’atto impositivo era stato notificato, i termini di pagamento erano decorsi e l’istanza di sospensione era stata rigettata dal giudice tributario. Il piano di rateizzazione non era ancora formalizzato al momento dell’offerta né a quello dell’adozione del provvedimento espulsivo, sicché l’Amministrazione non poteva tenerne conto. Non emergono profili macroscopici di erroneità o irrazionalità.

Quanto al grave illecito professionale, l’art. 95, comma 1, lett. e) richiede un illecito grave tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’offerente, dimostrato con mezzi adeguati, con i casi tipizzati dall’art. 98. L’art. 96, comma 14, impone all’operatore di comunicare i fatti che possono costituire causa di esclusione. L’omissione, pur non essendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ex art. 98, comma 4. In linea con il principio di autoresponsabilità, non rileva uno specifico intento fraudolento: è sufficiente una condotta colposa, contraria alla diligenza professionale esigibile.

La società aveva dichiarato di non incorrere nelle cause di esclusione, omettendo di riferire una violazione non definitivamente accertata di cui era a conoscenza. La Corte rigetta quindi i primi due motivi e, per illegittimità derivata, anche il terzo, relativo alla segnalazione all’ANAC. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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