Cambio di destinazione d’uso e zona urbanistica al momento della richiesta (TAR Puglia n. 1089 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso disciplinato dall’art. 8 bis della l.r. Puglia n. 33/2007 va verificato con riguardo alla zonizzazione urbanistica vigente al momento della presentazione dell’istanza, e non a quella esistente all’epoca del rilascio del titolo che ha legittimato l’edificazione. La norma non contiene alcun richiamo alla disciplina urbanistica previgente, e la sua ratio di recupero abitativo non giustifica l’aggancio a un assetto superato da sopravvenienze difformi. La facoltà di consentire i mutamenti è rimessa alla discrezionalità del pianificatore comunale, che la esercita con delibera consiliare indicando le parti del territorio interessate. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di manifesta irragionevolezza. L’eventuale scadenza del vincolo espropriativo non incide, poiché la zona resterebbe comunque estranea alle destinazioni contemplate dalla delibera comunale.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto nel 2005 un permesso di costruire per un fabbricato a destinazione produttiva, poi variato con DIA in corso d’opera nel 2008. L’immobile era rimasto allo stato rustico. Nel 2023 la proprietaria chiese un nuovo titolo per il cambio di destinazione d’uso da produttivo a residenziale. Il Dirigente dell’Ufficio Permessi di Costruire espresse dapprima disposizione favorevole al rilascio, alle condizioni previste dall’art. 8 bis della l.r. n. 33/2007 e dalle delibere comunali n. 37/2016 e n. 113/2016.

Con provvedimento del 29.8.2024, previa comunicazione di avvio, il medesimo Dirigente annullò d’ufficio quella disposizione. Un approfondimento aveva evidenziato che il lotto ricadeva in parte nelle “Fasce ed aree di rispetto della rete viaria” e in parte nelle “Zone per la viabilità”, e non nella zona F11 erroneamente indicata dal progettista. Da qui il ricorso, per violazione dell’art. 8 bis, illogicità della motivazione e decadenza del vincolo espropriativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la portata dell’art. 8 bis della l.r. n. 33/2007: si tratta di una facoltà rimessa ai Comuni, che possono consentire i mutamenti di destinazione d’uso previa approvazione di una delibera del Consiglio comunale indicante le parti del territorio ove la norma trova applicazione, secondo criteri di compatibilità ambientale e funzionalità urbanistica.

Nel caso concreto le delibere n. 37/2016 e n. 113/2016 circoscrivono l’ambito applicativo alla zona D e alla zona F del PRG. Nessuna previsione consente l’esercizio della facoltà nei lotti destinati a fasce di rispetto viario, normate dall’art. 117 delle N.T.A., e a zone per la viabilità, normate dall’art. 115 delle N.T.A.. Il Comune ha dunque correttamente rilevato l’insussistenza dei presupposti del titolo richiesto.

Il Collegio esclude profili di manifesta irragionevolezza nelle scelte del pianificatore, che sfuggono al sindacato di merito. Respinge poi la tesi della ricorrente secondo cui rileverebbe la destinazione impressa dal PRG al momento dell’edificazione. Sul piano letterale la norma regionale non richiama la disciplina urbanistica previgente; sul piano della ratio, non ha senso ancorare il recupero abitativo a un assetto definitivamente superato.

Quanto alla dedotta scadenza del vincolo a viabilità, il Tribunale osserva che, ove pure intervenuta, la zona resterebbe zona bianca, comunque non riconducibile alle destinazioni indicate nelle delibere comunali del 2016. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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