Annullamento in autotutela del diniego di condono rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 52 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per effetto dell’annullamento in autotutela, del diniego di condono e della conseguente ordinanza di demolizione determina l’improcedibilità delle domande di annullamento dei provvedimenti che su quel diniego e su quell’ordinanza si fondavano, non essendo più rinvenibile alcun interesse del ricorrente alla decisione. La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal difensore comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, poiché in omaggio al principio dispositivo il Giudice non può decidere nel merito la controversia. Non è quindi necessaria la disamina delle censure articolate avverso gli atti divenuti inutiliter dati.
Il Fatto
I ricorrenti, divenuti proprietari per successione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo dai danti causa, avevano chiesto al Comune il condono edilizio. L’istanza veniva respinta con provvedimento dell’8 ottobre 2009, in ragione della parziale realizzazione del manufatto su area demaniale e della ricaduta in zona E3. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR, che lo confermava con sentenza del 26 novembre 2020. Nelle more dell’appello al CGARS, il Comune ingiungeva la demolizione del manufatto con ordinanza del 16 dicembre 2020.
Accertato che il corso d’acqua aveva ormai abbandonato il tracciato catastale perdendo demanialità e valenza idraulica, l’Autorità di Bacino esprimeva parere favorevole alla sdemanializzazione e l’Agenzia del Demanio rilasciava il nulla osta al mantenimento a titolo oneroso dell’abuso. La richiesta di proroga della sospensione dell’ordine di demolizione veniva però rigettata dal Comune con nota del 17 novembre 2021. I ricorrenti impugnavano tale rigetto con ricorso introduttivo e due successivi ricorsi per motivi aggiunti, tra cui quello avverso il diniego del 4 gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio il Comune, con provvedimento del 3 novembre 2022, ha annullato in autotutela sia il diniego di condono dell’8 ottobre 2009, sia la successiva e conseguente ordinanza di demolizione del 16 dicembre 2020. Su questa base parte ricorrente ha chiesto che il Collegio dichiarasse la cessazione della materia del contendere o prendesse atto dell’improcedibilità del mezzo di tutela.
Il Tribunale osserva che i provvedimenti impugnati in questa sede non possono più essere inseriti né nella sequenza procedimentale del potere demolitorio dell’Amministrazione, né in quella correlata al diniego della domanda di condono. Poiché i provvedimenti impugnati si limitavano a respingere la domanda di annullamento in autotutela del diniego del 2009 e la domanda di sospensione dell’ingiunzione a demolire, il venir meno dei provvedimenti presupposti ne travolge l’interesse.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In omaggio al principio dispositivo il Giudice, in tal caso, non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria conforme. Vengono citate, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981.
Alla luce di quanto dichiarato e documentato dalla difesa, il ricorso viene dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia e della definizione in rito, restando ferma la condanna alle spese della fase cautelare già disposta, avuto riguardo alla più che dubbia ammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti per mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
Nota della Redazione
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