Occupazione sine titulo, illecito permanente e prescrizione dei danni da mancato godimento (TAR Sicilia n. 360 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un fondo da parte della pubblica amministrazione che si protragga oltre i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione legittima integra un illecito permanente, riconducibile anche mediatamente all’esercizio del potere espropriativo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. I danni da mancato godimento, pur derivando da illecito permanente, maturano de die in diem e sono soggetti alla prescrizione quinquennale dell’art. 2947, comma 1, c.c., che decorre autonomamente per ciascun periodo di occupazione. La delega degli adempimenti espropriativi a un soggetto attuatore non trasferisce la titolarità del potere e non esonera l’autorità espropriante dal dovere di vigilanza e controllo, con conseguente sua responsabilità verso i terzi incisi dal procedimento. La clausola di manleva contenuta in un accordo amministrativo ex art. 11 della legge n. 241/1990 radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. L’azione di arricchimento senza causa non può supplire agli effetti della prescrizione, dovendo il requisito di residualità dell’art. 2042 c.c. essere inteso in astratto.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno e di un fabbricato in un Comune siciliano, agivano davanti al TAR per ottenere l’accertamento della proprietà dei beni, la condanna dell’Amministrazione comunale alla restituzione previa riduzione in pristino e il risarcimento del danno da mancato godimento a far data dall’immissione in possesso, quantificato in oltre tre milioni di euro. In via subordinata chiedevano l’indennizzo ex art. 2041 c.c.
L’occupazione era stata disposta con decreto d’urgenza nell’ambito di una procedura espropriativa avviata per la realizzazione di un polo agro-energetico, su iniziativa di una Cooperativa agricola delegata agli adempimenti. La procedura non si era mai conclusa con il decreto di esproprio. Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della Cooperativa; quest’ultima eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso, l’intervenuta rinuncia per accettazione dell’indennità e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità. L’occupazione è avvenuta nell’ambito di un procedimento autoritativo riconducibile all’esercizio del potere espropriativo e la sua protrazione oltre i termini integra un illecito permanente, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.). L’art. 40 c.p.a. impone l’indicazione del provvedimento impugnato solo per l’azione di annullamento, non per quelle di accertamento e condanna.
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune. La delega alla Cooperativa non comporta il trasferimento della titolarità del potere, ma solo del suo esercizio: permane in capo al delegante un dovere di vigilanza e controllo, non potendo la delega tradursi in esenzione da responsabilità verso i terzi.
Nel merito, la domanda di restituzione è accolta: spirati i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione legittima, la detenzione si è trasformata in occupazione sine titulo. Sulla prescrizione il Collegio richiama il principio per cui i danni maturano de die in diem e sono soggetti alla prescrizione quinquennale: risultano prescritti i danni anteriori al quinquennio precedente la notificazione del ricorso. Il risarcimento è liquidato equitativamente, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., nella misura del 5% del valore venale dell’area per ciascun anno di occupazione non prescritto, con onere del Comune di formulare la proposta di pagamento entro centoventi giorni ex art. 34, comma 4, c.p.a. Le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione, riferite a periodo prescritto, non sono detraibili.
La domanda subordinata ex art. 2041 c.c. è rigettata: difetta il carattere di residualità richiesto dall’art. 2042 c.c., non potendo l’azione di arricchimento supplire a esiti sfavorevoli derivanti da prescrizione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 33954 del 2023.
Quanto alla manleva, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché l’azione trae titolo da un accordo amministrativo ex art. 11 della legge n. 241/1990, devoluto all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Nel merito la clausola configura un accordo di riparto convenzionale del debito in deroga all’art. 2055 c.c., con conseguente condanna della Cooperativa a tenere indenne il Comune. È ammesso l’esercizio anticipato dell’azione di regresso, prima del pagamento del debito solidale.
Nota della Redazione
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