Gara e verifica requisiti dell’aggiudicatario tra interesse sostanziale e prova di resistenza (TAR Calabria n. 1089 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse legittimo è interesse sostanziale alla concreta lesione di un bene della vita, non aspirazione alla correttezza formale del procedimento. Pertanto il concorrente che impugni l’aggiudicazione deducendo l’omessa verifica dei requisiti dell’aggiudicatario deve indicare quali requisiti in concreto manchino, non bastando la mera allegazione dell’omissione procedurale. Analogamente, la censura relativa alla mancata verifica di anomalia dell’offerta richiede l’indicazione di elementi sintomatici di incongruità, non essendo la scelta dell’amministrazione di non procedere a verifica sindacabile se non per manifesta illogicità. L’identità dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari non integra di per sé prova dell’abdicazione alla valutazione autonoma, ben potendo il confronto collegiale omogeneizzare posizioni inizialmente divergenti. La censura sulla composizione della Commissione è inammissibile se non corredata dall’allegazione di concreti travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa.
Il Fatto
Il Provveditorato Regionale della Calabria del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria indice una procedura negoziata senza bando per il servizio di vitto a ridotto impatto ambientale in favore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro. Tre gli operatori partecipanti. All’esito, la prima classificata ottiene 100 punti, la seconda 93,59 e la terza 92,33; l’aggiudicazione è disposta in favore della prima.
La terza classificata impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara con quattro motivi, chiedendo in via principale la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, in subordine l’accertamento dell’illegittimità. L’amministrazione eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, non avendo la ricorrente censurato la posizione della seconda classificata. Respinta la domanda cautelare, il Consiglio di Stato dispone il mantenimento della res adhuc integra fino alla trattazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità del ricorso. L’eccezione non è condivisibile: il terzo motivo, ove accolto, comporterebbe la riedizione dell’intera fase di valutazione delle offerte, con esito potenzialmente utile per la ricorrente. Il vaglio del difetto di interesse va però condotto sulle singole censure.
Sul primo motivo, relativo alla mancata verifica dei requisiti, il Tribunale richiama l’insegnamento del Cons. Stato n. 3440 del 2022 e ritiene che esso non sia superato dal nuovo codice dei contratti pubblici. Il fatto che l’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 collochi la verifica prima dell’aggiudicazione non esonera il ricorrente dall’indicare i requisiti carenti: nel processo amministrativo non si tutela un interesse alla legalità procedurale, come dimostrano l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e la giurisprudenza sul contraddittorio. Il motivo è dunque inammissibile per carenza di interesse.
Sul secondo motivo, il Collegio rileva che l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023 non predetermina soglie di anomalia, salvo le ipotesi del comma 5. La ricorrente avrebbe dovuto allegare l’incongruità dell’offerta e gli elementi da cui desumerla. Richiamando il Cons. Stato n. 4365 del 2022, il Tribunale conferma che la scelta di non attivare la verifica è discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità: il motivo è inammissibile.
Il terzo motivo è respinto. Quanto all’identità dei coefficienti, il Collegio aderisce a Cons. Stato n. 8003 del 2024: il consenso raggiunto in sede collegiale non dimostra l’abdicazione dei commissari, dovendosi distinguere autonomia e solitudine del giudizio. Quanto ai punteggi dei sub-criteri, il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai casi di macroscopica illogicità; i sub-criteri non prevedevano quantitativi minimi, sicché la scelta di attribuire il massimo a offerte formalmente conformi non è irragionevole. La censura sul sub-criterio 9 è inammissibile per difetto di prova di resistenza.
Il quarto motivo, sulla composizione della Commissione, è infondato: le censure si fondano sulle stesse contestazioni già respinte e difettano di allegazioni specifiche, come richiesto da Cons. Stato n. 9128 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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