L’attività ispettiva dell’ASL sulle case di cura è sindacabile dal giudice amministrativo e la decurtazione per fatture pazienti extraregionali è legittima (TAR Abruzzo n. 491 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le attività di controllo delle ASL sulle strutture sanitarie accreditate, volte a verificare l’appropriatezza delle prestazioni e l’economicità nell’utilizzo delle risorse, perseguono finalità pubblicistiche di tutela del diritto alla salute e non si esauriscono nella verifica degli obblighi contrattuali. Ne consegue che le controversie relative a tali controlli e alle conseguenti decurtazioni economiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 6, lett. c), cod. proc. amm.. L’esercizio di tale potere di controllo è sindacabile dal giudice soltanto per profili di manifesta illogicità o incoerenza, senza possibilità di sostituire il proprio convincimento alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il controllo sulle prestazioni erogate a pazienti extraregionali permane in capo alla ASL che anticipa l’esborso, salvo successivo recupero tramite compensazione interregionale.
Il Fatto
Una casa di cura privata, operante in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, impugnava i provvedimenti con cui l’ASL di riferimento, all’esito di controlli ispettivi relativi agli esercizi 2020 e 2021, aveva decurtato la somma complessiva di € 594.314,48, chiedendo l’emissione di note di credito. La struttura sanitaria contestava, in particolare, il lasso di tempo trascorso tra le prestazioni erogate e l’attività ispettiva, la presunta carenza istruttoria e motivazionale dei verbali, la legittimità delle decurtazioni relative alle prestazioni rese a favore di pazienti extraregionali e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASL, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i controlli di appropriatezza non esauriscono la loro funzione nella verifica degli adempimenti contrattuali, ma sono volti a perseguire obiettivi di pubblico interesse quali l’economicità delle risorse e la qualità dell’assistenza. La pretesa della struttura sanitaria non è diretta a contestare atti di recupero di posizioni creditorie, quanto piuttosto a mettere in discussione il profilo valutativo che ha condotto al saldo negativo, tramite un apprezzamento sulla congruità dei servizi resi: ne discende la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha escluso che l’attività ispettiva fosse iniziata con ritardo, essendo la prima nota di avvio del procedimento stata adottata circa diciotto mesi dopo l’esercizio oggetto di controllo. Il TAR ha ritenuto fisiologico che l’attività di controllo si concluda entro uno o due anni di distanza rispetto alle annualità ispezionate, richiamando la giurisprudenza che ha censurato condotte dilatorie solo in fattispecie ove l’attività ispettiva si era conclusa ad oltre dieci anni di distanza dall’esercizio di riferimento.
In relazione alla dedotta carenza istruttoria, il TAR ha osservato che dai verbali ispettivi emergono con chiarezza le anomalie riscontrate, come l’utilizzo errato del codice di intervento “86.4” in luogo del codice “86.3” e il mancato rispetto degli standard di sicurezza delle cure. Il giudice ha precisato che l’esame del merito dei rilievi dell’Amministrazione rientra nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, mentre la struttura ricorrente non aveva fornito elementi di prova idonei a sconfessare le scelte amministrative.
Il TAR ha inoltre respinto la tesi dell’illegittimità dei controlli sulle prestazioni rese a pazienti extraregionali: la funzione di controllo dell’ASL rimane obbligatoria anche in tale ipotesi, poiché il rimborso della prestazione alla Regione di provenienza presuppone pur sempre l’osservanza delle condizioni previste per il ricovero. Una diversa conclusione condurrebbe all’assurdo che nessuna pubblica amministrazione potrebbe verificare tali prestazioni. Infine, il Collegio ha ritenuto pienamente rispettato il contraddittorio procedimentale, essendo stata garantita alla struttura la possibilità di presentare deduzioni avverso il verbale provvisorio, successivamente esaminate prima dell’adozione del verbale definitivo.
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Nota della Redazione
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