Conto giudiziale ricompilato e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 108 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale ricompilato dall’agente contabile in ottemperanza all’ordine della Sezione è approvato quando risulti redatto secondo le indicazioni impartite e il suo livello di analiticità consenta di avere contezza delle singole operazioni di gestione. L’assenza di pagamenti in sospeso, il riversamento del fondo cassa non utilizzato e la parificazione amministrativa integrano una gestione regolare. In tale quadro, non sono ravvisabili evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile e va pronunciato il discarico.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per il Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile della Regione Veneto. Con precedente sentenza-ordinanza n. 17/2020, all’esito dell’udienza del 27 giugno 2019, la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto e non aveva ammesso l’agente al discarico, ordinando la ricompilazione del conto e il deposito di specifica documentazione.
In riscontro a quel provvedimento, la Regione ha trasmesso tramite il portale SIRECO, in data 3 marzo 2020, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. La questione arriva quindi alla decisione definitiva per verificare se il conto così ricompilato possa essere approvato e se possa essere pronunciato il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il relatore ha rilevato in udienza che il conto ricompilato è stato depositato tempestivamente e che risulta redatto secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/02, articolandosi in un conto di sintesi e in un conto analitico della gestione. Nella gestione ha operato anche un agente contabile “sostituto”, che tuttavia non ha compilato un autonomo sub conto descrittivo delle operazioni effettuate.
Tale lacuna non è stata ritenuta ostativa. Il livello di analiticità dei documenti depositati ha consentito di avere contezza della gestione con riferimento alle singole operazioni svolte dagli agenti, principale e secondario. La gestione del fondo economale è avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere.
La Corte ha poi verificato i profili di chiusura dell’esercizio: non risultano pagamenti in sospeso, è residuato un fondo cassa non utilizzato, riversato in Tesoreria in data 20 dicembre 2017, entro la chiusura dell’esercizio. Su queste basi la gestione è stata ritenuta regolare e il P.M. ha confermato le regolarità evidenziate dal relatore.
La Sezione ha quindi ritenuto che l’agente abbia ottemperato a quanto richiesto con la sentenza-ordinanza n. 17/2020, che il conto ricompilato rappresenti una gestione regolare e che lo stesso sia stato parificato in via amministrativa. Ha conseguentemente escluso la sussistenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile.
Il conto è stato pertanto approvato, con il conseguente discarico dell’agente per l’esercizio considerato, e nulla è stato disposto per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.