Giudicato amministrativo e obiter dictum nella dismissione di partecipazioni pubbliche (Cons. Stato n. 1089 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione lascia all’amministrazione uno spazio ampio per il riesercizio della propria attività valutativa. Ove l’ente elimini il vizio motivazionale e adotti un provvedimento non satisfattivo della pretesa, si configura violazione o elusione del giudicato solo quando l’attività esecutiva sia contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni puntuali del giudicato. I limiti oggettivi del giudicato vanno individuati avendo riguardo alla domanda proposta e ai vizi dedotti e accolti, secondo la natura poliforme del giudicato amministrativo. La statuizione incidentale sul merito, resa in via di obiter dictum, non è idonea a formare giudicato e non fonda la nullità del successivo provvedimento per elusione dello stesso.
Il Fatto
La società ricorrente è società in house a capitale interamente pubblico e gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale della Città metropolitana di Milano. Il comune appellato, che ne deteneva una partecipazione minoritaria, aveva dapprima deliberato la dismissione della quota, provvedimento annullato dal giudice amministrativo di primo grado e, in appello, da Cons. Stato, sez. V, n. 4123 del 2024.
Con successiva deliberazione il comune ha nuovamente disposto l’alienazione della partecipazione. La società ha proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo la nullità del nuovo atto per violazione o elusione del giudicato, e in via subordinata l’illegittimità. Il TAR ha respinto la domanda principale e rinviato a successiva udienza l’esame di quella subordinata. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita l’oggetto del giudizio alla sola verifica dell’eventuale violazione o elusione del giudicato, lasciando impregiudicata la cognizione sull’illegittimità della delibera in sede di giurisdizione generale di legittimità, ancora pendente davanti al TAR.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato confronta la delibera annullata e quella adottata dopo il giudicato e rileva che quest’ultima reca motivazioni diverse e più ampie. Esclude, pertanto, la reiterazione della medesima motivazione già ritenuta illegittima. Le censure sulla asserita integrazione postuma della motivazione — con riferimento alla cessione delle reti di adduzione, all’approvvigionamento tramite pozzi e al regime proprietario delle reti — sono dichiarate estranee all’ambito di cognizione dell’ottemperanza e rinviate al giudizio di legittimità.
Il nucleo argomentativo riguarda i limiti oggettivi del giudicato. La società assume che la sentenza d’appello avesse escluso in radice la possibilità per il comune di dismettere la partecipazione. La Corte ritiene l’assunto infondato: il giudice d’appello ha confermato l’annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione, ravvisando una integrazione postuma inammissibile, ma si è espresso sul merito solo in via incidentale. Tale statuizione ha natura di obiter dictum e non è idonea a formare giudicato.
Il Collegio richiama la natura poliforme del giudicato amministrativo, che va commisurato alle situazioni giuridiche coinvolte, alle censure dedotte e ai vizi accolti (Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013). A fronte di un annullamento per difetto di motivazione residua un ampio spazio di riesercizio del potere. Ove l’amministrazione elimini il vizio ma adotti un atto non satisfattivo, la violazione o elusione del giudicato presuppone uno sviamento manifesto volto ad aggirare le prescrizioni puntuali; altrimenti si configura una nuova autonoma illegittimità, estranea all’ottemperanza (Cons. Stato, sez. III, n. 6422 del 2021).
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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