Rinnovo del permesso di soggiorno e bilanciamento tra sicurezza pubblica e integrazione (TAR Marche n. 108 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per reati in materia di stupefacenti costituisce elemento di valutazione della pericolosità sociale dello straniero ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La gravità dei precedenti penali, tuttavia, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di una motivazione effettiva che dia conto del bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza e interesse dello straniero all’integrazione. Il giudizio di pericolosità si fonda su indici quali i legami familiari, il lavoro stabile, il reddito adeguato e la dimora fissa, e solo all’esito di tale raffronto si perviene a una valutazione sindacabile di pericolosità. Il rilievo della famiglia non costituisce scudo assoluto contro il diniego o la revoca del titolo di soggiorno.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, chiedeva il rinnovo del permesso per motivi di lavoro autonomo. La Questura rigettava l’istanza sul rilievo di una condanna, divenuta irrevocabile, a cinque anni di reclusione e trentamila euro di multa, con misura di sicurezza dell’espulsione, per reati in materia di stupefacenti di natura automaticamente ostativa. L’amministrazione riteneva prevalenti le ragioni di sicurezza pubblica rispetto alle esigenze familiari rappresentate in fase procedimentale.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Marche, deducendo la natura apodittica delle conclusioni dell’amministrazione, riferite a un unico episodio delittuoso, l’omessa valutazione della situazione personale, familiare e lavorativa e l’irreprensibilità della condotta successiva. L’istanza cautelare era respinta per difetto di fumus e la domanda di gratuito patrocinio era rigettata per mancanza del requisito di non manifesta infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’infondatezza del ricorso già espressa in fase cautelare. Richiama l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, dovendosi tener conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Da tale disciplina il Tribunale trae l’obbligo, per l’amministrazione, di fondare i propri atti su un motivato e non meramente apparente raffronto con gli elementi favorevoli rappresentati dallo straniero. Il giudizio di bilanciamento va operato sulla base di indici quali l’esistenza di legami familiari, di un lavoro stabile, di un reddito adeguato e di una dimora fissa. Solo all’esito di tale raffronto si può pervenire a una ponderata e sindacabile valutazione di pericolosità sociale, espressiva di un corretto esercizio del potere discrezionale (Cons. St., sez. III, n. 6423 del 2022 e n. 2382 del 2017).

Il Collegio sottolinea che l’obbligo motivazionale è rafforzato quando si tratta di revoca e non di diniego iniziale, dovendo la normativa europea richiedere una valutazione sulla minaccia attuale per la sicurezza pubblica. Il combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 consente di considerare le condanne, anche non definitive, come uno ma non l’unico elemento di valutazione (Cons. St., sez. III, n. 6064 del 2014).

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ritiene che la Questura abbia fatto corretta applicazione delle norme, avendo analizzato la complessiva posizione del ricorrente e non solo la condanna. L’amministrazione ha considerato la situazione familiare e l’attività lavorativa, ritenendo prevalenti gli interessi di protezione sociale. Tale giudizio è coerente con l’obiettiva gravità della condotta, indice di scarsa propensione al rispetto delle regole di civile convivenza. La formazione di una famiglia non costituisce scudo o garanzia assoluta di immunità (Cons. St., sez. III, n. 2654 del 2018). La motivazione è pertanto esente dai vizi di incongruità, illogicità e irragionevolezza. Il ricorso è respinto, con conferma della reiezione del gratuito patrocinio e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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