La non imputabilità della sospensione dell’appalto consortile ai fini CIGO (TAR Molise n. 108 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’ammissione alla CIG ordinaria deve contenere una motivazione adeguata sui presupposti di fatto e di diritto, indicando gli elementi documentali e istruttori considerati, anche in ordine alla non imputabilità della sospensione dell’attività all’impresa o ai lavoratori. Il diniego fondato sul rilievo solo estrinseco della sospensione dell’appalto indetta da un consorzio stabile è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, ove manchi ogni approfondimento sull’estraneità dell’impresa consorziata alle vicende che hanno determinato la sospensione. L’autonomia soggettiva e patrimoniale del consorzio stabile rispetto alle consorziate impone di verificare in concreto, e non in re ipsa, la riferibilità della causa di sospensione all’impresa richiedente. Le controversie sui contributi previdenziali recuperati in conseguenza del diniego ricadono nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, consorziata di un consorzio stabile poi aggiudicatario di un appalto ANAS, è stata indicata quale esecutrice di un lotto in Molise, impiegando numerosi operai nel cantiere. L’esecuzione dei lavori è stata sospesa per effetto del diniego di iscrizione alla white list che aveva colpito il consorzio, a seguito di un provvedimento interdittivo prefettizio.

Ritenendo la sospensione priva di profili di propria responsabilità, la società ha presentato all’INPS due istanze di accesso alla C.I.G.O., respinte con motivazione identica, incentrata sull’imputabilità della sospensione all’impresa aggiudicataria. Successivamente l’Istituto ha ingiunto il pagamento dei contributi relativi ai periodi di denegata integrazione. La società ha impugnato dinanzi al TAR i dinieghi e, con motivi aggiunti, gli atti di recupero contributivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo: il d.lgs. n. 148/2015 e il D.M. n. 95442/2016, che individuano i presupposti della CIGO nelle situazioni aziendali transitorie e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, e impongono che il provvedimento di concessione o rigetto contenga una motivazione adeguata sugli elementi considerati, con eventuale supplemento di istruttoria.

Su questa base, il TAR ritiene fondate le doglianze sul difetto di motivazione e di istruttoria relative alla effettiva riconducibilità alla ricorrente dei fatti che hanno determinato la sospensione. Il provvedimento dell’INPS si fondava espressamente sull’imputabilità della sospensione all’impresa aggiudicataria, muovendo dall’assunto che l’appartenenza al consorzio colpito dall’interdittiva rendesse per ciò solo la società responsabile.

Il Collegio qualifica l’operato dell’Istituto come travisamento dei fatti. Il provvedimento prefettizio non riguardava la ricorrente né i suoi organi, ma un soggetto estraneo, che aveva ricoperto ruoli gestori in una delle oltre centoventi società consorziate. Dinanzi alle osservazioni difensive sull’estraneità, l’INPS avrebbe dovuto compiere un adeguato approfondimento istruttorio, rimasto incompiuto. Gli argomenti spesi dall’Istituto risultano perciò inidonei a integrare una sufficiente motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 11 del D.M.

Il TAR non condivide la tesi della piena immedesimazione della consorziata nel consorzio. Richiamata la figura del consorzio stabile, ne ribadisce l’autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, con la conseguenza che la riferibilità della causa di sospensione va verificata in concreto. Il ricorso introduttivo è dunque accolto e i dinieghi annullati, con obbligo di nuovo esame delle istanze.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione: le controversie sui contributi previdenziali recuperati spettano al Giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riassunta ai fini della translatio judicii ex art. 11 cod. proc. amm. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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