Divieto di detenzione armi e conflittualità familiare accesa (TAR Piemonte n. 151 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi né alla detenzione di munizioni: la regola generale è il divieto di detenzione delle armi, che l’Amministrazione può rimuovere in via di eccezione in presenza di specifiche ragioni positive e in assenza di rischi anche solo potenziali. Il giudizio di non affidabilità all’uso delle armi è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi su fatti e situazioni personali privi di rilevanza penale, valutati nella loro oggettività. La deroga al divieto incontra il proprio limite nella presenza di rischi, anche potenziali, senza che assuma rilievo l’atteggiamento soggettivo del destinatario. Ai fini del divieto non è richiesta la prova storica di un abuso, essendo sufficiente una situazione di accesa conflittualità familiare che fondi la ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura del Verbano Cusio Ossola del 15 gennaio 2021, con cui gli è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti. Il provvedimento trae origine da un violento litigio tra il ricorrente e il padre, nel corso del quale quest’ultimo lo ha colpito con una pala; i Carabinieri intervenuti, nella relazione di PG, avevano riferito che entrambi si trovavano in stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, proponendo l’adozione del divieto.

Il ricorrente ha dedotto l’erroneità e l’insufficienza della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., sostenendo che l’inaffidabilità sarebbe stata desunta dalla sola nota di PG, senza alcun accertamento specifico (alcoltest o verifiche sanitarie), e che lo stato di alterazione avrebbe potuto essere effetto dell’aggressione subita e non causa. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del regime sostanziale: non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi o alla detenzione di munizioni, poiché la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’Amministrazione può rimuovere tale divieto in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni positive e in assenza di rischi anche solo potenziali, all’esito di una valutazione discrezionale che deve unire la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (T.A.R. Aosta sez. I, 22.04.2025, n. 11).

Il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta. L’Autorità può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia situazioni personali prive di rilevanza penale. La deroga al divieto trova dunque il suo limite nei rischi, anche solo potenziali, derivanti da vicende e situazioni personali, la cui esistenza va valutata in maniera oggettiva, senza che rilevi l’atteggiamento soggettivo del destinatario del provvedimento.

Sul piano istruttorio, il Collegio rileva che i militari erano intervenuti su segnalazione della compagna del ricorrente per un violento litigio tra questi e il padre, che aveva colpito il figlio a un polso con una pala, trovando entrambi in stato di alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche. Il verbale di PG fa fede di quanto in esso contenuto fino a querela di falso, e non consta che il ricorrente l’abbia proposta. I contrasti familiari accesi sono già stati ritenuti dalla giurisprudenza suscettibili, nella loro oggettività, di essere valorizzati ai fini del divieto: anche fatti estranei alla gestione delle armi consentono all’Autorità di valutare la mancanza di meritevolezza, avendo i provvedimenti in materia carattere preventivo e funzione di prevenire fatti antigiuridici legati al cattivo uso delle armi (T.A.R. Firenze, sez. II, 9.05.2022, n. 645).

Il quadro è poi aggravato dalla disponibilità di numerose armi da parte di entrambi e da un precedente provvedimento di divieto, risalente al 2010, adottato a seguito di un intervento simile. Il Collegio richiama il principio per cui il divieto di detenere armi non richiede un oggettivo e accertato abuso, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne, né la prova storica di un abuso, bastando elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato (T.A.R. Firenze, sez. II, 12.03.2018, n. 369). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *