Natura stagionale del titolo edilizio e rimozione del manufatto abusivo demaniale (TAR Puglia n. 108 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio che autorizza la realizzazione di un manufatto stagionale su suolo demaniale non legittima il mantenimento dell’opera per l’intero anno. La proposta di autorizzazione paesaggistica non costituisce titolo autonomo e non sana l’assenza del presupposto edilizio. Il manufatto realizzato con dimensioni e caratteristiche difformi dal titolo è integralmente abusivo, a prescindere dalla stagionalità, e ne è doverosa la rimozione. È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione di atti meramente interlocutori o consequenziali, privi di autonoma lesività, e delle note che si limitano ad adeguarsi a un dictum giudiziale divenuto definitivo.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un manufatto destinato a bar, ristorante e pizzeria, realizzato su suolo demaniale in virtù di concessione e autorizzato, secondo la tesi della ricorrente, con caratteristiche di facile amovibilità. Il Comune di Manfredonia, esclusa l’esistenza di atti che ne consentissero il mantenimento annuale, ha avviato la rimozione della struttura e, con la nota del 30.9.2022, ha negato natura di autorizzazione paesaggistica alla precedente nota del 9.4.2009.

La società ha impugnato tale nota, la successiva richiesta di cronoprogramma per lo smontaggio stagionale e gli ulteriori atti comunali, proponendo due ricorsi per motivi aggiunti. La fase cautelare si è chiusa con rigetto per difetto di fumus. Nelle more la struttura è stata rimossa. L’U.T.G. – Prefettura di Foggia è intervenuto ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che i ricorsi sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuta la rimozione della struttura nel corso del giudizio. Per esigenze di effettività della tutela il Tribunale definisce comunque le questioni controverse.

Il titolo edilizio fondamentale è individuato nel PdC n. 189/2008, integrato dal PdC in sanatoria n. 132/2008, che consente la realizzazione di un’opera stagionale costituita da una pedana in legno su struttura metallica di facile amovibilità. Quanto alla natura dell’atto comunale del 9.4.2009, il Collegio richiama la decisione del CdS n. 4482 del 1.6.2022, secondo cui esso altro non era che una proposta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004.

Il Tribunale precisa che, a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica, il mantenimento annuale delle opere richiederebbe un titolo edilizio che la società non possiede. Soprattutto, il novum realizzato è privo di qualunque titolo legittimante e va considerato integralmente abusivo, a prescindere dalla stagionalità.

Quanto ai poteri prefettizi sostitutivi, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse ad agire, essendo indifferente per la ricorrente quale soggetto proceda alla rimozione. Il Collegio rileva inoltre che gran parte degli atti impugnati è priva di autonoma lesività, in quanto interlocutoria o consequenziale: anche la nota del 30.9.2022, adeguandosi al dictum giudiziale, non è utilmente annullabile. I ricorsi sono quindi respinti nel merito e dichiarati inammissibili e improcedibili in rito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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