Annullamento in autotutela degli attestati di libera circolazione e obbligo di preavviso (TAR Toscana n. 108 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di annullamento in autotutela di attestati di libera circolazione di opere d’arte costituiscono contrarius actus rispetto al titolo rilasciato e presuppongono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il principio di partecipazione procedimentale opera anche quando l’amministrazione ritenga di agire “senza preavviso”, non essendo desumibile dall’ordinamento una simile deroga. La previsione dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 non è invocabile quando il potere di autotutela non sia vincolato e l’amministrazione non dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il carattere discrezionale del giudizio sull’interesse storico-artistico rafforza, e non attenua, l’esigenza del contraddittorio con l’interessato.
Il Fatto
La ricorrente intendeva mettere all’asta presso una casa d’aste una serie di quadri acquistati con atto di compravendita del 19 febbraio 2019. A tal fine ottenne dall’Ufficio Esportazione della Soprintendenza competente quattordici attestati di libera circolazione, rilasciati tra il 20 febbraio e il 22 marzo 2019.
A seguito di un’informativa del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, che segnalava la pendenza di un procedimento penale per il tentativo di alienare illecitamente opere della collezione di uno storico dell’arte, la Soprintendenza annullava in autotutela i quattordici attestati e vietava l’esportazione. A fondamento dell’annullamento era posta la presunta intenzione di eludere i controlli presentando le opere presso la sede di Firenze anziché di Roma, oltre a un generico riferimento all’interesse pubblico. La ricorrente impugnava i due provvedimenti articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione delle regole di trasparenza e partecipazione. Muovendo dalla natura di contrarius actus dei provvedimenti di autotutela, il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la loro emanazione deve essere preceduta dalla comunicazione di inizio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990.
Il TAR precisa che nella fattispecie non rileva l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, invocato dalla ricorrente, perché tale previsione concerne i provvedimenti di diniego di interessi pretensivi e non i procedimenti di autotutela di secondo grado. Resta tuttavia ferma l’illegittimità degli atti per violazione dell’art. 7, non essendo possibile desumere dall’ordinamento la facoltà di procedere in autotutela “senza preavviso” richiamata negli atti impugnati.
La necessità del preavviso non è esclusa dalla prospettata appartenenza delle opere alla collezione dello storico dell’arte: si tratta di dato contestato dalla ricorrente, come contestata è la sussistenza di un vincolo sui beni. Ne deriva l’utilità della partecipazione del privato al procedimento. Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, poiché non è prospettabile la vincolatezza del potere di autotutela e l’amministrazione non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Quanto alla possibilità di avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale a seguito del diniego di esportazione, prevista dall’art. 42/2004 e s.m.i., il TAR osserva che tale rilevazione potenzia, anziché ridurre, l’esigenza di rispettare le norme sulla partecipazione. L'”elevato grado di mutevolezza” del giudizio sull’interesse storico-artistico e il livello importante di discrezionalità rendono indispensabile garantire il contraddittorio con l’interessato.
Il primo motivo è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le ulteriori censure, compresa quella sulla consumazione del potere per l’uscita delle opere dal territorio nazionale, restano assorbite: la questione rifluisce nell’eventuale rinnovazione del procedimento, da svolgersi nel contraddittorio con la ricorrente. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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