Servizi sociali sotto soglia, deroga motivata al principio di rotazione (C.G.A.R.S. n. 108 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea l’amministrazione può derogare al principio di rotazione, purché ne dia adeguata motivazione in funzione degli speciali principi e criteri di cui all’art. 128, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. La disciplina degli affidamenti sociali sotto soglia è composita: alla regola generale, comprensiva del principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, si affianca la norma speciale dell’art. 128. Il comma 8 di tale disposizione, letto in chiave logico-sistematica, abilita la deroga motivata. Nei servizi sociali la rotazione non opera per automatismo, ma cede dinanzi a un’istruttoria che esprima le ragioni di qualità, continuità e accessibilità del servizio. L’obbligo motivazionale non può risolversi in una formula reiterabile nel tempo.

Il Fatto

Un Comune affidava direttamente, con determinazione del dicembre 2022, il servizio di potenziamento del servizio sociale a un’associazione. Con successiva determinazione del febbraio 2024 il medesimo servizio viene affidato alla precedente affidataria, motivando sulla regolare esecuzione e sull’ipotesi di deroga al principio di rotazione prevista dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.

Un’altra associazione, operatore del settore, impugnava la determinazione deducendo la violazione dell’art. 49 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva il primo motivo per difetto di motivazione sulla deroga e riteneva generico il secondo. Il Comune propone appello, censurando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il primo gruppo di censure non è condiviso. Il giudice di primo grado, nel richiamare l’art. 128 del Codice, ha compiuto una legittima operazione ermeneutica volta a individuare la normativa applicabile. Non vi è quindi ultrapetizione: il TAR non ha introdotto un motivo nuovo, ma ha chiarito che l’art. 128 non esonera l’ente dall’obbligo di motivare la modalità di affidamento prescelta.

Il secondo motivo investe la congruità della motivazione. Il Collegio chiarisce che il principio di rotazione trova ingresso anche nei servizi sociali sotto soglia, in forza della previsione generale dell’art. 49, comma 1. Tuttavia gli affidamenti dei servizi alla persona soggiacciono a una regolamentazione composita, risultante dal concorso della disciplina generale e di quella speciale dell’art. 128.

Da qui l’esito interpretativo: l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 consente all’amministrazione di derogare al principio di rotazione, previa adeguata motivazione, per osservare i principi e i criteri del comma 3. La deroga non è dunque un vulnus alla concorrenza, ma il frutto di un bilanciamento motivato con le esigenze specifiche del servizio.

Nel caso concreto la determina richiama espressamente la deroga e, seppur sinteticamente, evidenzia la specifica urgenza del provvedere e l’ottima prestazione dell’affidataria in ordine agli interessi tutelati. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto.

Il Collegio aggiunge una precisazione rilevante: ciò che è urgenza in una fattispecie non lo è necessariamente nel suo reiterarsi. L’obbligo di motivazione mira a evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento al medesimo operatore, in violazione del principio di accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023. Le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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