Esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 553 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso. Accertato l’inadempimento, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, con assegnazione di un termine per l’ottemperanza. Nel caso di inutile decorso di tale termine è giustificata, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario ad acta, con rigetto della richiesta di indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato, con sentenza passata in giudicato, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato l’Amministrazione scolastica all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione, è divenuta definitiva per mancata impugnazione ed è munita di attestazione di conformità. Poiché le somme non sono state corrisposte, il creditore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, chiedendo il pagamento e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. La notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione del ricorso, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, integrano i presupposti per l’azione di ottemperanza. La verifica di tale requisito temporale precede logicamente ogni valutazione sul merito dell’inadempimento.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. La parte resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. La condotta processuale dell’Amministrazione non contrasta quindi i presupposti di legge già verificati dal giudice del lavoro.
Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione su istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il termine dilatorio opera come parametro di verificazione dell’inerzia e la sua scansione scandisce anche la fase esecutiva.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo lo spirare del termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario. Il Collegio precisa la facoltà di operare tramite funzionario delegato e di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Infine, le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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