Sospensione attività di somministrazione solo per occupazione sine titolo (TAR Campania n. 3016 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande disposta ai sensi dell’art. 6 l. n. 77/1997 presuppone un’occupazione di suolo pubblico sine titolo o realizzata in violazione delle prescrizioni che ne disciplinano il quomodo. Il mero inadempimento patrimoniale relativo al canone COSAP/TOSAP non determina la decadenza automatica del titolo autorizzatorio e non trasforma l’occupazione legittimamente assentita in occupazione abusiva, in assenza di uno specifico provvedimento di decadenza o revoca adottato all’esito del relativo procedimento. La sospensione fondata su tale presupposto integra un’applicazione sproporzionata e atipica del potere sanzionatorio. L’amministrazione che abbia ammesso il concessionario alla rateizzazione del debito riconosce la perdurante validità del rapporto concessorio e la compatibilità dell’inadempimento temporaneo con la prosecuzione dell’occupazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un’attività di somministrazione di cibi e bevande. Aveva ottenuto dal SUAP comunale, il 25 settembre 2021, un’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico per mq. 15,40, rilasciata ai sensi della normativa emergenziale Covid-19 e poi prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2024.
Con quattro verbali la Polizia Municipale contestò altrettante violazioni dell’art. 20 del Codice della Strada, assumendo l’abusività dell’occupazione: dapprima con riferimento a una SCIA del luglio 2023, poi dubitando della validità del titolo originario. Il SUAP adottò una diffida a non reiterare l’illecita occupazione. Il Comune di Napoli dispose quindi la sospensione temporanea dell’attività per complessivi sei giorni, mediante le ordinanze nn. 164 e 165 del 24 settembre 2024, da eseguirsi nei periodi 24-26 ottobre e 31 ottobre-2 novembre 2024. La società impugnò i provvedimenti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato documentale: la ricorrente ha ottenuto il 25 settembre 2021 il rilascio dell’autorizzazione temporanea all’occupazione di suolo pubblico e quel titolo rientrava nell’ambito applicativo delle proroghe legislative succedutesi nel tempo, da ultimo estese sino al 31 dicembre 2024. Tale circostanza risulta provata.
Ne deriva che l’assunto posto a fondamento dei provvedimenti impugnati — l’occupazione sarebbe stata integralmente abusiva — non è sorretto da adeguata istruttoria né da congrua motivazione. Il Comune, pur richiamando genericamente l’illegittimità della SCIA del 2023, non ha chiarito in quale misura quella circostanza incidesse sulla perdurante efficacia del distinto titolo autorizzatorio del 2021. La stessa amministrazione non ha disconosciuto la validità del titolo originario, introducendo solo con le memorie difensive ulteriori ragioni legate alla posizione debitoria: conferma della carenza istruttoria degli atti impugnati.
Il Collegio esclude poi che la situazione debitoria relativa al canone COSAP/TOSAP determini di per sé la decadenza automatica del titolo, in assenza di uno specifico provvedimento adottato all’esito del relativo procedimento. L’art. 6 l. n. 77/1997, al pari dell’art. 20, comma 4, cod. strada e dell’art. 13, comma 6, del regolamento comunale, contempla la sospensione dell’attività di somministrazione esclusivamente in presenza di occupazioni sine titolo o realizzate in violazione delle prescrizioni che ne disciplinano le modalità di esercizio. Le violazioni rilevanti incidono sul contenuto sostanziale del rapporto concessorio e sul quomodo dell’occupazione, non su meri inadempimenti patrimoniali attinenti al pagamento del canone.
Non può quindi condividersi la tesi della resistente: il ritardo nel pagamento del canone, senza un espresso provvedimento di decadenza o revoca e senza la contestazione di violazioni sostanziali, non trasforma un’occupazione legittimamente assentita in occupazione abusiva. Diversamente opinando si applicherebbe in modo sproporzionato e atipico il potere sanzionatorio. Tanto più quando l’amministrazione abbia ammesso il concessionario alla rateizzazione del debito, riconoscendo la perdurante validità del rapporto concessorio. Nel caso di specie la ricorrente era stata ammessa alla rateizzazione in 36 rate, mentre le inadempienze contestate appaiono sconfessate dalle ricevute di pagamento versate in atti.
Alla stregua di tali considerazioni, assorbiti gli ulteriori motivi, i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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