Legittimo il giudizio del revisore che ridimensiona la qualifica valutativa (TAR Marche n. 108 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazioni caratteristiche dei militari, il giudizio del revisore può legittimamente discostarsi, anche in senso riduttivo, da quello del compilatore, senza che ciò integri eccesso di potere per contraddittorietà o imponga un obbligo di motivazione specifica. I giudizi analitici e quello complessivo possono variare di anno in anno rispetto alle valutazioni precedenti, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta pertanto limitato al profilo estrinseco della motivazione, salvo che lo scarto tra i criteri e la qualifica finale non riveli un’illogicità manifesta. La medesima regola vale quando l’amministrazione decide su un ricorso gerarchico, non essendo tenuta a un riscontro analitico di ogni doglianza.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto con qualifica speciale dell’Arma dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 13.01.2020 – 12.01.2021, nonché il provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la medesima scheda. La doglianza centrale riguarda l’abbassamento della qualifica finale da “eccellente”, costantemente ottenuta nei cinque anni precedenti, a “superiore alla media”.
Il giudizio del compilatore — Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile — si era concluso con la valutazione massima. Il revisore, Comandante della Compagnia, ha ridimensionato otto criteri, ciascuno di un grado o, per il criterio relativo all’iniziativa, di due gradi, pervenendo alla qualifica inferiore. Da qui il ricorso, con censure di difetto di motivazione e eccesso di potere sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame muovendo dal rilievo che il ricorrente ha in realtà colto le ragioni complessive del giudizio, incentrate su un abbassamento di rendimento nel periodo esaminato, per quanto mantenuto su livelli elevati. La relazione del Comandante di Compagnia chiarisce aspetti organizzativi non considerati in ricorso, tra cui l’esortazione rivolta al militare in sede di notifica della scheda, con indicazioni sui profili da migliorare, e il successivo miglioramento riscontrato nel periodo seguente.
Il Tribunale valorizza inoltre un dato decisivo: il compilatore aveva preso servizio presso il Nucleo solo il giorno precedente l’inizio del periodo di riferimento, mentre il revisore rivestiva il proprio ruolo dal 2017 e aveva presenziato in prima persona alle attività del reparto, acquisendo conoscenza diretta delle attività e delle persone. Su questa base la giurisprudenza amministrativa richiamata — TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, 29.01.2025 n. 1914; TAR Trento, 11.02.2025 n. 34; TAR Lazio, Roma, Sez. I-Stralcio, 23.12.2024 n. 23352 — esclude la configurabilità del vizio di contraddittorietà tra giudizi di anni diversi.
Quanto al preteso difetto di motivazione del revisore, il Collegio ridimensiona lo scarto rispetto al giudizio del compilatore. Dall’esame della scheda emerge una sovrastima della qualifica finale rispetto ai singoli criteri, alcuni dei quali non avevano ottenuto il massimo valore. Il militare versava dunque in una situazione limite tra “eccellente” e “superiore alla media”. Non vi è stata perciò alcuna reformatio in peius, ma solo la riconduzione di una valutazione rasente all’asticella massima ad appena sotto essa.
Il Collegio ribadisce il carattere estrinseco del proprio sindacato, in ragione dell’ampia discrezionalità amministrativa nella materia. La stessa regola opera per il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, non essendo l’amministrazione tenuta a un riscontro analitico delle doglianze. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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