Incompetenza del Consiglio dell’Unione Montana a sospendere lavori già deliberati (TAR Piemonte n. 1014 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio dell’Unione Montana difetta di competenza funzionale ad adottare la sospensione dell’esecuzione di interventi di manutenzione già deliberati dalla Giunta e interamente finanziati da terzi. Tale determinazione non integra atto di indirizzo o di controllo politico-amministrativo, non comporta impegni di spesa né modifiche patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione e non rientra tra gli atti fondamentali riservati al Consiglio dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Il riparto di competenze tra organi dell’Ente locale va ricostruito alla luce dello Statuto, che attribuisce alla Giunta le funzioni residuali di gestione. Il vizio di incompetenza assume priorità logico-giuridica e determina l’assorbimento delle ulteriori censure, in forza dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Un Comune, già receduto dall’Unione Montana tra Langa e Alto Monferrato, ha impugnato la deliberazione del Consiglio dell’Unione con cui era stata sospesa l’esecuzione degli interventi di manutenzione della rete di scolo delle acque meteoriche del sistema viario minore, ricadenti nel proprio territorio e finanziati con i Fondi ATO annualità 2021. La sospensione era stata motivata dall’esigenza di definire pregresse posizioni debitorie del Comune verso l’Unione.
I lavori erano stati già approvati con delibera della Giunta dell’Unione del 10 dicembre 2024, n. 16. Il Comune ricorrente ha proposto ricorso articolando sette motivi, tra cui la lesione delle prerogative partecipative, il deficit motivazionale e l’incompetenza del Consiglio a sospendere atti deliberati dalla Giunta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via prioritaria i motivi sesto e settimo, relativi all’incompetenza funzionale. Il vizio attiene alla ripartizione ab origine del potere pubblico e assume rilievo assorbente rispetto alle altre censure.
L’art. 8, comma 2, dello Statuto dell’Unione limita la competenza consiliare all’approvazione degli atti fondamentali richiamati dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. L’art. 18 dello Statuto attribuisce invece alla Giunta, in via residuale, tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio. Il Consiglio, organo della dialettica democratica locale, assume le determinazioni strategiche; la Giunta provvede alla gestione.
Nel caso concreto, le opere risultano interamente finanziate dall’Ente di Governo dell’ATO, senza impegni di spesa a carico dell’Unione né modifiche patrimoniali. Progetto di fattibilità ed esecutivo erano già approvati, sicché la fase progettuale era esaurita e i fondi definitivamente allocati.
Difetta pertanto la competenza funzionale del Consiglio: la sospensione non presenta rilievo generale né portata strategica e non rientra tra gli atti riservati dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. Non sussiste alcun motivo logico-giuridico per ritenere che la sospensione di lavori deliberati dalla Giunta competa al Consiglio.
Accolti i motivi sesto e settimo, il Collegio ha dichiarato l’assorbimento delle ulteriori doglianze, poiché l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è stato accolto con annullamento della determinazione impugnata. Le spese sono state poste a carico dell’Unione soccombente, liquidate con dimidiazione dei parametri tabellari per la modesta complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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