Schede valutative militari: termini ordinatori e discrezionalità tecnica insindacabile nel merito (TAR Lazio n. 108 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti per la compilazione della documentazione caratteristica del personale militare hanno natura ordinatoria, salvo espressa qualificazione perentoria di legge o di provvedimento giurisdizionale, e il loro superamento non invalida la scheda valutativa. I giudizi espressi dai superiori gerarchici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e soggiacciono al sindacato giurisdizionale nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. Un obbligo di specifica motivazione sorge solo in caso di attribuzione di valori estremi, positivi o negativi, non quando lo scostamento peggiorativo sia di minima entità. Vigendo il principio di autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, la diversità di valutazione tra un periodo e l’altro è evento fisiologico e non richiede particolari spiegazioni, né è configurabile un affidamento tutelabile al mantenimento della superiore qualifica conseguita.
Il Fatto
Un ufficiale pilota del ruolo normale della Marina militare, in servizio presso una base aeromobili dall’8 ottobre 2022 al 16 luglio 2023, riceveva la notifica della scheda valutativa n. 11 del 10 ottobre 2023, con qualifica finale “superiore alla media”, e della scheda individuale di controllo dell’efficienza fisica. Non ritenendo adeguato il giudizio finale e tredici aggettivazioni delle parti analitiche, espresse non nel livello apicale “eccellente” ma in quello immediatamente inferiore, il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dei termini del procedimento e l’illogicità dell’iter valutativo.
Nelle more del giudizio sopraggiungeva il decreto interdirigenziale di promozione al grado di tenente di vascello, gravato con primo e secondo atto di motivi aggiunti. Il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di accesso ai dati anagrafici dei controinteressati, necessari per integrare la notifica, veniva impugnato con un terzo atto di motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta il ricorso integrato da motivi aggiunti, qualificandolo come manifestamente infondato alla luce dei principi consolidati in materia di valutazione del personale militare. La palese infondatezza consente di definire il giudizio senza integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., con assorbimento del terzo atto di motivi aggiunti in materia di accesso, proposto dichiaratamente al solo scopo di ottenere i dati dei controinteressati. Il giudice precisa inoltre che la memoria e i documenti depositati dall’amministrazione il 29 gennaio 2025 sono tardivi e inutilizzabili ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
Quanto alla lamentata violazione dei termini per la compilazione della documentazione caratteristica, la doglianza è priva di consistenza: per consolidato orientamento i termini del procedimento amministrativo sono ordinatori se non espressamente qualificati perentori, sicché il protrarsi del tempo occorrente per la formazione o la comunicazione non può invalidare l’atto. Diversamente opinando, superato il termine, il documento non potrebbe più redigersi perché sempre illegittimo.
Sul merito valutativo, i giudizi dei superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che impinge nel merito dell’azione amministrativa. La correttezza sostanziale e l’attendibilità delle valutazioni non sono esaminabili in sede giurisdizionale, potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico. L’obbligo di specifica motivazione si pone solo per i valori estremi: nella specie la qualifica “superiore alla media” è inferiore a “eccellente” ma superiore ai livelli inferiori, e lo scostamento è di minima entità.
Il collegio richiama il principio di autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio: ogni nota caratteristica è indipendente dall’altra e la diversità di valutazione è evento fisiologico che non richiede spiegazioni. Non è pertanto configurabile alcun affidamento al mantenimento della superiore qualifica precedentemente conseguita. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.