Obblighi del gestore uscente alla dismissione del deposito di oli minerali (TAR Lombardia n. 2949 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione individua il destinatario di un sopralluogo di controllo e prescrive verifiche ambientali e la presentazione dell’istanza di dismissione dell’autorizzazione alla gestione possiede contenuto dispositivo immediatamente lesivo e va distinta dalla mera indicazione prospettica di futuri adempimenti, tra cui la rimozione delle infrastrutture, che resta priva di portata lesiva attuale e non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse. Il gestore uscente, titolare formale dell’autorizzazione mai restituita né dismessa, resta il soggetto tenuto a cooperare alle verifiche ambientali e a presentare l’istanza di dismissione, a prescindere dalla proprietà dell’impianto e dagli esiti del contenzioso civile con il locatore.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un deposito di oli minerali in forza di contratto di locazione cessato nel 2021, riceveva dalla Regione una nota che disponeva un sopralluogo ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2010, ravvisando il rischio di contaminazione del suolo per la vetustà delle strutture interrate. La nota le intimava altresì, in caso di accertata contaminazione, di procedere ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, comunque, di presentare istanza di dismissione e procedere alla rimozione delle infrastrutture.
La ricorrente impugnava la nota, deducendo di non essere proprietaria dell’impianto e di non poter essere destinataria di obblighi che inciderebbero sulle facoltà dominicali della controinteressata, proprietaria del fondo. La Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo la natura meramente interlocutoria della nota.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha distinto i due piani contenuti nella nota impugnata. La parte che individua la ricorrente quale destinataria dell’obbligo di cooperare alle verifiche ambientali e di presentare l’istanza di dismissione ha carattere prescrittivo, concreto e immediato: essendo rivolta nominativamente al gestore e non condizionata all’esito del sopralluogo, è dotata di contenuto dispositivo autonomo e lesivo. La parte relativa alla rimozione, demolizione e smaltimento delle infrastrutture è invece inserita nella ricognizione anticipata degli scenari successivi alle indagini e non è stata reiterata in alcun provvedimento successivo: rimasta allo stadio di indicazione prospettica, non è autonomamente impugnabile.
Nel merito, la pretesa è stata ritenuta legittima. L’autorizzazione alla gestione, rilasciata con decreto prefettizio del 1992, risulta ancora formalmente in capo alla ricorrente, che non ha mai comunicato la cessazione dell’attività né presentato istanza di dismissione. La restituzione della licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane è un adempimento tributario distinto, che non incide sulla titolarità dell’autorizzazione amministrativa.
La ragionevolezza delle verifiche è confermata dall’esercizio cinquantennale dell’impianto e dagli esiti del sopralluogo, che ha rilevato una macchia scura sulla pavimentazione e fusti parzialmente pieni collegati a tubazioni: elementi che costituiscono indice concreto della necessità di approfondimenti sullo stato dei suoli. La nota non accerta alcuna contaminazione né ne imputa la responsabilità alla ricorrente, limitandosi a disporre verifiche preliminari; l’eventuale accertamento del responsabile resta questione distinta e successiva.
Il contenzioso civile per il rilascio del bene attiene ai rapporti privatistici tra locatore e conduttore e non incide sugli obblighi pubblicistici gravanti sul titolare dell’autorizzazione. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte infondato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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