No condono per nuovi volumi in area vincolata con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 2316 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo in presenza congiunta di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle opere minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. Ne deriva che gli interventi comportanti nuove superfici o nuova volumetria in area vincolata non sono mai condonabili, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il parere negativo dell’autorità di tutela, in tali fattispecie, ha natura rigidamente vincolata e la preclusione della sanatoria è assoluta: non richiede ulteriori valutazioni sull’impatto concreto né sull’affidamento del privato. Il vizio delle garanzie partecipative è dequotato ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo sito in un’isola dell’arcipelago eoliano, ha presentato al Comune istanza di condono edilizio ex legge n. 326/2003 per regolarizzare un ampliamento realizzato senza titolo abilitativo, consistente in un vano e un bagno di circa 11,5 mq.
La Soprintendenza competente ha espresso parere negativo con nota prot. n. 0003699 dell’1.03.2023, ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Preso atto del parere, il Comune ha rigettato l’istanza di condono con provvedimento del 17.04.2023. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la formazione di un assenso tacito per inutile decorso del termine di centottanta giorni e il difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità il motivo relativo al difetto di istruttoria, ritenendolo infondato. La questione impone una ricostruzione della disciplina del condono in area vincolata. L’art. 33 della legge n. 47/1985 considerava ostativa solo la fattispecie di inedificabilità assoluta imposta prima dell’opera. Il terzo condono ha invece irrigidito il regime: l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 rende l’anteriorità del vincolo condizione ostativa in sé, a prescindere dalla sua portata assoluta o relativa, come dimostra la mancata riproduzione della locuzione “qualora questi comportino inedificabilità”.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dal Tribunale, individua quattro condizioni che devono ricorrere congiuntamente per la sanabilità: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle opere minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, e parere favorevole dell’autorità di tutela. Resta fermo che gli interventi comportanti nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non sono mai sanabili.
Il quadro non muta nell’ordinamento siciliano. La l.r. n. 15/2004 aveva recepito integralmente la normativa nazionale. La l.r. n. 19/2021 aveva poi introdotto una norma di interpretazione autentica che limitava il rinvio ai soli termini e forme di presentazione, ampliando l’ambito del condono ai vincoli relativi. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. n. 252/2022, che ha qualificato le previsioni statali sui limiti al condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il C.G.A.R.S. n. 836/2023 ha preso atto del superamento del proprio precedente parere, confermando che in Sicilia il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi.
Nel caso concreto, il vincolo grava sull’intero territorio sin dal 1966, senza soluzione di continuità. L’istanza di condono qualifica le opere come riconducibili alla Tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, estranea al perimetro del condono, e non risulta dimostrata la conformità urbanistica. Il parere negativo assume dunque carattere vincolato, senza che rilevino l’impatto concreto o l’affidamento del privato.
Da ciò deriva la dequotazione del vizio partecipativo: ex art. 21-octies, comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo del secondo comma, che richiama il solo secondo periodo, non si applica ai provvedimenti vincolati. È respinta anche la tesi dell’assenso tacito: l’art. 32, comma 1, legge n. 47/1985, come modificato nel 2003, prevede l’impugnabilità del silenzio-rifiuto e non la formazione del silenzio-assenso. Il diniego comunale, di natura vincolata, condivide la sorte del parere che ne costituisce il presupposto.
Nota della Redazione
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