Accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 4108 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo formatosi ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e l’Amministrazione deve conformarvisi. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è accolto e va nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 485/2024 del 05.11.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico di riferimento, la somma di euro 500,00 annui, oltre spese legali distratte al difensore antistatario.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata in data 29.11.2024. Poiché l’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza, e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale chiarisce poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da qui la precisazione centrale: l’entità delle somme richieste e calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, quanto a importo e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi già versati, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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