Risarcimento per affidamento incolpevole su concessione annullata spetta al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 108 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione da chi lamenti i danni derivanti dall’annullamento giurisdizionale di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto della pretesa non è la lesione dell’interesse legittimo pretensivo, già soddisfatto, seppur illegittimamente, ma la lesione dell’affidamento incolpevole riposto nella legittimità del provvedimento e della conseguente integrità patrimoniale ex art. 2043 cod. civ. Non viene in rilievo il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il potere, bensì l’osservanza delle regole di lealtà e correttezza che presiedono al rapporto con i privati. Il giudice amministrativo deve pertanto declinare la giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto nel 1996, all’esito di un appalto concorso, l’affidamento della gestione di un complesso sportivo comunale per cinque anni, poi prorogato fino al 2012. Nel 2002 il Comune approvava il progetto di riqualificazione e ampliamento dell’impianto e concedeva fideiussione a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo per il mutuo erogato alla cooperativa, che eseguiva i lavori.
Alla scadenza del 2012 l’amministrazione non prorogava il rapporto né bandiva una nuova gara, mentre nel 2016 deliberava una proroga venticinquennale della gestione, poi annullata dal giudice amministrativo con pronuncia confermata in appello. La cooperativa ha quindi chiesto il rimborso delle opere realizzate, un indennizzo per il mancato guadagno e la manleva da ogni conseguenza pregiudizievole, in subordine la restituzione di quanto versato all’istituto finanziatore.
La Motivazione della Corte
Il Comune ha sollevato in udienza eccezione di difetto di giurisdizione. Il collegio ha concesso alla ricorrente termine per memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., senza che alcuna difesa sia stata depositata sul punto. L’eccezione è stata ritenuta fondata.
Il Tribunale ha ricostruito la distinzione tra le due situazioni giuridiche. Quando il privato agisce per i danni subiti per aver fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, la lesione dedotta non è quella dell’interesse legittimo alla conservazione del bene della vita, ma dell’affidamento incolpevole nella legittimità dell’atto. Ne deriva la giurisdizione ordinaria, non trattandosi di sindacare l’esercizio del potere.
Il percorso argomentativo si fonda su Cass. Sez. Un. n. 17586 del 2015, richiamata a proposito della domanda risarcitoria dell’aggiudicatario di una gara poi annullata, e sul precedente Cass. Sez. Un. n. 6596 del 2011. In quelle ipotesi non si rimprovera alla pubblica amministrazione l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei confronti del privato, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto.
La domanda risarcitoria per affidamento incolpevole costituisce thus lesione dell’integrità patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo rileva solo per l’efficacia causale del danno-evento. Il Tribunale ha quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, compensando le spese per la complessità della tematica del riparto.
Nota della Redazione
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