Requisito di partecipazione e invito successivo nella procedura negoziata (TAR Puglia n. 84 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure negoziate indette ai sensi degli artt. 162 e 168 del d.lgs. n. 36/2023 e riservate agli operatori iscritti a un sistema di qualificazione, l’iscrizione e lo stato di operatività nella categoria merceologica richiesta costituiscono requisito soggettivo di partecipazione che deve sussistere alla data di invio della lettera di invito, nel rispetto del principio di simultaneità degli inviti di cui all’art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. L’invito rivolto a un operatore non ancora qualificato o non operativo a tale data viola la par condicio e il principio di fiducia di cui all’art. 2 del Codice, convertendosi in causa di esclusione direttamente discendente dall’autovincolo assunto dalla stazione appaltante. Il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, senza distinzione tra mandante e mandataria, non essendo cumulabile con la qualificazione di altro operatore.

Il Fatto

Acquedotto Pugliese S.p.A. ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento, secondo lo schema dell’accordo quadro, del servizio di conferimento per il recupero e lo smaltimento di fanghi, riservata agli operatori iscritti al proprio sistema di qualificazione e operativi nella categoria merceologica SERV 14 07 alla data di invio della lettera di invito. Il raggruppamento ricorrente, collocatosi in sesta posizione, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di operatori che, a suo dire, non possedevano tale requisito alla data del 14 giugno 2024, termine di simultaneo invio delle lettere. La società controinteressata ha proposto a sua volta ricorso incidentale, deducendo il difetto di qualificazione della mandante del raggruppamento ricorrente, invitata in data successiva e iscritta solo il 22 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto decisiva la questione del requisito soggettivo di partecipazione, assorbendo ogni ulteriore motivo di ricorso. Dalla lettera di invito, dalla disciplina dell’Avviso pubblicato sulla GUUE e dal Regolamento Albo Fornitori emerge che l’ammissione alla procedura era riservata a operatori già iscritti al sistema di qualificazione di Acquedotto Pugliese e operativi nella categoria SERV 14 07 alla data di invio. Tale data va individuata nel 14 giugno 2024, alla luce del principio di simultaneità degli inviti codificato dall’art. 165, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, finalizzato ad assicurare la par condicio fra i concorrenti.

Dagli atti è emerso che alcune controinteressate avevano richiesto l’iscrizione solo dopo il 14 giugno 2024 o avevano perfezionato l’iter con esito positivo solo successivamente, mentre una di esse non risultava affatto iscritta alla categoria SERV 14 07, essendo qualificata per una differente categoria merceologica. La Corte ha respinto le difese fondate sulla sostanziale equipollenza tra vecchio e nuovo portale o sulla continuità delle iscrizioni, rilevando che l’operatività alla data di invio costituisce lo spartiacque ai fini dell’ammissione e non può essere desunta da vicende successive o da aggiornamenti dell’albo.

Quanto all’operatore che aveva reclamato l’illegittimità dei requisiti e ottenuto l’invito in autotutela, il Collegio ha precisato che l’ampliamento tardivo della platea dei concorrenti, tramite invio a un soggetto non qualificato nella categoria richiesta, ha integrato una illegittima modalità di estensione della platea stessa: la stazione appaltante avrebbe dovuto annullare la procedura e rinnovare l’invito con requisiti diversi, non invitare singolarmente un operatore privo del requisito. Ne deriva, per la Corte, la violazione del principio della fiducia ex art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’affidamento di cui all’art. 5 dello stesso Codice.

Il ricorso incidentale è stato accolto per le medesime ragioni, avendo la mandante del raggruppamento ricorrente ricevuto l’invito il 17 giugno 2024 e formulato domanda di iscrizione solo il 22 giugno 2024, con conseguente assenza del requisito soggettivo. Il Collegio ha chiarito che l’iscrizione deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento, essendo il requisito di natura soggettiva e non cumulabile, e ha concluso che le società illegittimamente ammesse non potevano risultare aggiudicatarie, con obbligo di scorrimento della graduatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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