Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 72 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, ma non esercita un potere costitutivo sul diritto di credito già accertato. La funzione del rimedio è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione coattiva. In caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4291/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, la somma di euro 500,00, oltre spese legali distratte a favore del difensore antistatario.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato il 29.12.2023. L’Amministrazione non ha adempiuto e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di somme per il ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la conseguenza: l’entità delle somme calcolata dal ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Capitale residuo e interessi andranno verificati in misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamando gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve spirare prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti sopra precisati. Nel caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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