Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per l’accredito della Carta del Docente (TAR Lombardia n. 3604 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto accreditamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la parte ricorrente consegue il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale evenienza è rilevabile anche quando l’adempimento dell’amministrazione sia avvenuto in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo, circostanza che costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 563/2025, pubblicata l’8 giugno 2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo complessivo di euro 3.000,00, a titolo di contributo per la formazione per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025. Il giudicato, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione il 3 settembre 2025, era passato in cosa giudicata, come attestato dalla Cancelleria in data 26 marzo 2026.
In considerazione della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, la docente adiva il TAR Lombardia con ricorso per ottemperanza, depositato in data 31 marzo 2026. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’amministrazione depositava nota con cui documentava l’avvenuto accreditamento delle somme in data 10 dicembre 2025, quindi in epoca antecedente all’introduzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., trattandosi di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, con conseguente attrazione della cognizione in favore del TAR territorialmente competente, individuato in quello della sede dell’amministrazione resistente.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato, con nota depositata in atti, che l’amministrazione aveva provveduto ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di Carta del Docente. Tale adempimento ha determinato il conseguimento del bene della vita cui tendeva il ricorso, integrando la fattispecie della cessazione della materia del contendere, che il Collegio ha dichiarato con sentenza non meramente formale ma satisfattiva dell’interesse sostanziale della ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la circostanza che l’accredito delle somme risaliva al 10 dicembre 2025, come emerso dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale depositata il 10 aprile 2026, e risultava quindi anteriore al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, avvenuto il 31 marzo 2026. Il Collegio ha altresì dato atto che la ricorrente aveva dichiarato di non poter verificare la data di effettuazione dell’accredito, circostanza che ha escluso profili di colpa o di malafede a suo carico.
La pronuncia, conclusiva della fase di merito, ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., limitando l’effetto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza necessità di nominare un commissario ad acta, attesa l’avvenuta satisfazione della pretesa creditoria.
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Nota della Redazione
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