Fumus boni iuris e periculum in mora nella cautela avverso procedure di convenzionamento sanitario (TAR Marche n. 153 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella tutela cautelare avverso le procedure di convenzionamento di strutture sanitarie private, il pregiudizio che legittima la sospensione del provvedimento non può consistere in un danno meramente patrimoniale, in quanto ristorabile in sede di giudizio di merito. L’accoglimento dell’istanza ex art. 55 cod. proc. amm. richiede, altresì, che dall’esecuzione dell’atto derivi un sacrificio attuale e irreversibile, da bilanciare con l’interesse pubblico alla continua e ordinata fornitura delle prestazioni. Le censure di merito, anche ove non manifestamente infondate, non assurgono di per sé a titolo per la misura cautelare quando autorevole è la situazione di fatto medio tempore consolidatasi con la sottoscrizione della convenzione e l’avvenuto avvio delle erogazioni.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diagnostica per immagini impugnava, con ricorso e motivi aggiunti, la Determina con cui l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino aveva concluso la procedura comparativa ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, individuando le strutture private convenzionate e assegnando i volumi di attività per la popolazione residente. Unitamente all’atto finale erano gravati gli atti di avvio e di nomina della commissione giudicatrice, nonché il verbale e le risultanze della ripartizione dei volumi e del tetto di spesa. La ricorrente, rimasta insoddisfatta dall’esito, chiedeva la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti, prospettando la lesione della propria sfera giuridica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha delibato l’istanza incidentale alla luce dei presupposti propri della cautela collegiale, rilevando come le censure dedotte e le eccezioni preliminari richiedessero un approfondimento proprio della sede di merito. Sul versante del periculum in mora, ha osservato come il pregiudizio lamentato dalla ricorrente avesse natura meramente patrimoniale, con la conseguenza che lo stesso risultava pienamente ristorabile all’esito del giudizio principale, non configurandosi quei profili di urgenza e irreparabilità che sole legittimano la tutela anticipatoria accelerata.
A sostegno della reiezione dell’istanza ha, inoltre, valorizzato un elemento fattuale decisivo: la ricorrente aveva già sottoscritto la convenzione per le prestazioni diagnostiche di sua competenza e le erogazioni erano in corso. Tale circostanza, oltre a privare di attualità il pericolo dedotto, ha orientato il bilanciamento degli interessi a favore dell’amministrazione, atteso che la sospensione avrebbe potuto comprimere l’interesse pubblico alla continuità e alla regolarità dell’offerta sanitaria alla popolazione.
Il Collegio ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase, e ha rimesso la definizione del thema decidendum al giudizio di merito, ove le questioni di diritto sollevate dalle parti potranno trovare compiuta delibazione.
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Nota della Redazione
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