Errore materiale nell’offerta e verifica di congruità dell’offerta tecnica (TAR Marche n. 1090 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione dell’offerta tecnica, l’incongruenza tra le ore dichiarate dal concorrente e il fabbisogno fissato dalla lex specialis può essere qualificata come errore materiale emendabile per via interpretativa, quando una lettura coordinata della relazione tecnica e del piano di lavoro confermi il rispetto del monte ore contrattuale. La verifica di congruità dell’offerta ha natura globale e sintetica e non si risolve in una parcellizzazione delle singole voci di costo. Il giudizio positivo di congruità non richiede motivazione analitica; spetta al concorrente che lo contesta dedurre le cause specifiche di insostenibilità e offrire gli elementi idonei a dimostrare la manifesta irragionevolezza o il travisamento della valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione. È inammissibile il motivo introdotto per la prima volta con le memorie difensive.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dall’AST di Pesaro per la gestione delle attività riabilitative socio-assistenziali rivolte a utenti in disagio psichico, per il Lotto 2, collocandosi al secondo posto con punti 82,464, dietro l’aggiudicataria, prima con punti 98,000. Ritenendo che quest’ultima avesse dovuto essere esclusa per avere inciso sul costo minimo della manodopera fissato dalla lex specialis, presentava istanza di autotutela e, contestualmente, proponeva ricorso.
L’amministrazione rigettava l’istanza con verbale del 20/6/2025, confermando l’aggiudicazione. La ricorrente proponeva allora motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via gradata, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, il subentro o il risarcimento per equivalente. Si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di soprassedere sulle eccezioni in rito, salvo quanto necessario per le singole censure. Dichiara inammissibili gli ulteriori motivi aggiunti proposti con le memorie difensive, condividendo l’eccezione della controinteressata, e raggruppa le censure per tematiche omogenee.
La prima questione riguarda il monte ore degli infermieri, indicato dal Capitolato in 35 settimanali. L’aggiudicataria aveva riportato 60 ore nella relazione tecnica, mantenendo fermo il costo del personale. Il Collegio ritiene la censura infondata: nel supplemento istruttorio la società ha chiarito che l’indicazione derivava da un errore materiale, riscontrabile dalla lettura coordinata dei documenti di gara. La relazione sul criterio A3, con la descrizione dei turni per ciascun Gruppo/Appartamento, ricostruisce esattamente il fabbisogno di 14+7+7+7=35, confermato dal piano di lavoro. Il supplemento è stato quindi interpretativo e non modificativo dell’offerta.
Analoga conclusione per il servizio di pulizie, indicato in 12 ore settimanali. Le 63 ore risultanti dal piano di lavoro si spiegano con l’art. 4, paragr. f), del Capitolato Tecnico, che impone la collaborazione degli utenti alle pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie. L’amministrazione pagherà solo le 12 ore di fabbisogno; le ulteriori due ore stimate non gravano su di essa né abbassano il costo del personale. Le censure sulla fase esecutiva e sulla lettura combinata degli artt. 3 e 4 del Capitolato sono pertanto disattese.
Quanto alla congruità, il Collegio ricorda che la valutazione deve essere complessiva e sintetica, non parcellizzata, e costituisce apprezzamento tecnico non sindacabile se non per illogicità o manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, n. 7582 del 2024; Sez. V, n. 3196 del 2023; n. 2437 del 2021; Sez. III, n. 9514 del 2024; Sez. V, n. 6710 del 2025). L’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo. Il procedimento attivato non era una verifica d’ufficio ex art. 23 del Disciplinare, ma un contraddittorio circoscritto ai due rilievi sollevati dalla ricorrente. Il contratto di subappalto invocato a sostegno del costo di 16,34 €/ora riguarda altra commessa, altra amministrazione e altri oneri, e non prova l’incongruità degli 11 €/ora.
Infine, la Commissione ha escluso di aver valutato le asserite ore aggiuntive come proposte migliorative. La ricorrente non ha indicato come ridistribuire i punteggi né ha superato la prova di resistenza, a fronte di un divario tecnico di 7,4265 punti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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