Compatibilità paesaggistica negata per opere vietate dalle NTA del PPTR: non serve identità motivazionale col preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 1101 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento finale di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica non deve presentare un rapporto di identità né una corrispondenza puntuale con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, potendo l’amministrazione meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale si iscriva nello schema delineato dalla comunicazione dei motivi ostativi. La motivazione del diniego paesaggistico deve contenere una puntuale esternazione delle ragioni tecnico-giuridiche impeditive, con riferimento alla descrizione dell’edificio, al contesto paesaggistico e al rapporto tra intervento e paesaggio, senza limitarsi a valutazioni apodittiche o stereotipate. L’eventuale divergenza tra preavviso e provvedimento finale non determina la caducazione dell’atto quando il contrasto dell’intervento con la norma delle NTA del PPTR, richiamata in entrambi gli atti, sia autonomamente idoneo a sorreggere la legittimità del diniego.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso edilizio adibito a Bed & Breakfast, ha presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR per la realizzazione di una piscina fuori terra. Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego sulla base del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, che ha ritenuto l’intervento non ammissibile in quanto la zona è soggetta al divieto di nuove costruzioni di cui all’art. 82, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR. Decorso il termine senza osservazioni difensive, il Comune ha adottato il provvedimento definitivo di diniego, confermando i rilievi istruttori e valorizzando ulteriormente l’impatto dell’opera sul contesto naturalistico e paesaggistico circostante.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto respinto le censure relative alla pretesa discordanza tra il preavviso di rigetto e il provvedimento definitivo. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha precisato che la comunicazione ex art. 10-bis ha finalità meramente dialettico-partecipativa, mentre solo il provvedimento conclusivo incide definitivamente sulla sfera giuridica dell’interessato: non è pertanto richiesta alcuna integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro diniego, essendo sufficiente che il provvedimento finale si inserisca nello schema delineato dal preavviso.

Nella specie, il diniego richiama per relationem la relazione istruttoria del RUP e il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, entrambi fondati sul dato letterale dell’art. 82, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR che vieta la realizzazione di nuove costruzioni. La valorizzazione, nel provvedimento finale, della portata impattante dell’intervento sul contesto paesaggistico è stata qualificata come una migliore precisazione del già dichiarato contrasto con la normativa di tutela, non come una nuova e incompatibile motivazione.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che, anche a voler ritenere sussistente una divergenza, la stessa non sarebbe comunque idonea a giustificare la caducazione del diniego: il contrasto con l’art. 82, comma 2, lett. a2), delle NTA del PPTR, espressamente richiamato tanto nel preavviso quanto nel provvedimento finale, costituisce un assunto motivazionale autonomo, capace di sorreggere da solo la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale.

Quanto al profilo motivazionale, richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il diniego paesaggistico deve specificare le ragioni del rigetto con riferimento concreto alla fattispecie, il TAR ha ritenuto il provvedimento adeguatamente motivato: esso individua con esattezza la norma violata, descrive le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche della zona e richiama gli atti istruttori che esplicitano le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Le residue censure, incluse quelle sulla mancata valutazione delle misure di mitigazione, sono state giudicate generiche e indimostrate, nonché inidonee a superare il divieto edificatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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